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venerdì, Marzo 29, 2024

    Importanti posizioni prese dalla Cassazione

    A tu per tu con il notaio

    Queste mese il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, ha inteso porre attenzione su alcune prese di posizione e ordinanze della Cassazione in termini di trattamenti terapeutici, agevolazioni sulla prima casa, recupero difficoltoso di crediti, e non solo.


    Cassazione, ordinanza 15 maggio 2019, n. 12998, sez. I civile

    Amministratore di sostegno e disposizioni anticipate su trattamenti terapeutici. Importante  posizione della Cassazione.

    La l. 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, è priva di efficacia retroattiva e non si applica dunque alle manifestazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse in data anteriore all’entrata in vigore della legge (31 gennaio 2018), fatta salva l’ipotesi, prevista dall’art. 6 della legge, in cui la volontà del disponente sia stata manifestata in documenti depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della stessa data; ne consegue che la legge nuova è inapplicabile alle direttive anticipate di trattamento terapeutico che siano state, come nella specie, formulate in sede di designazione anticipata dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 408, comma 1, c.c. prima dell’entrata in vigore della legge e che siano contenute in una scrittura privata personalmente conservata dall’interessato.

    La designazione anticipata dell’amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall’art. 408, comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare, ma ha altresì la finalità di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all’amministratore designato; tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, in quanto il diritto fondamentale della persona all’autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, sancito dall’art. 32 Cost., dagli art. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale, incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi.

    (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno che l’interessato, aderente alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, aveva preventivamente designato, anche allo scopo di far valere la sua irrevocabile volontà di non essere sottoposto, neanche in ipotesi di morte certa ed imminente, a trasfusioni a base di emoderivati).


    Cassazione, ordinanza 5 luglio 2019, n. 18091, sez. VI

    In materia di prima casa e delle relative agevolazioni, se un contribuente ha acquistato una prima casa che di fatto non è oggettivamente utilizzabile, potrà procedere all’acquisto di un ulteriore casa sempre con le agevolazioni cosiddette prima casa.


    Cassazione, ordinanza 18 giugno 2019, n. 16221, sez. VI – 3 civile

    AZIONE REVOCATORIA – Recupero del credito difficoltoso per il creditore.

    Per poter esercitare l’azione revocatoria, non è necessario un depauperamento completo del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che vi sia una lesione qualitativa od anche quantitativa, tale da rendere maggiormente difficoltoso il recupero del credito. Se ad esempio, io debitore o un solo immobile e lo alieno, è chiaro che ci sarà spazio per l’azione revocatoria; al contrario, se ho svariati immobili, la vendita od anche la donazione di uno di questi non potrà dare adito all’azione revocatoria.


    Cassazione, sentenza 2 luglio 2019, n. 17713, sez. II civile

    COMPRAVENDITA – Identificazione del rappresentato – Procura rilasciata all’estero.

    In caso di procura speciale ricevuta da Notaio di altro Stato, va tradotta e munita di legalizzazione o, in caso di adesione alla Convenzione dell’Aja, di apostille. In entrambi i casi, si tratta di attività che garantiscono la provenienza della firma del Pubblico Ufficiale. Vi è la possibilità, tuttavia, che i paesi interessati abbiano sottoscritto degli accordi che possono prevedere l’esenzione sia di legalizzazione sia di apostille; in tal caso sarà sufficiente la sola traduzione della procura.


    Cassazione, ordinanza 25 giugno 2019, n. 17022, sez. VI – 2 civile

    Affinché un bene possa essere considerato comune in ambito condominiale, non è necessario che tale aspetto sia riportato nell’atto di compravendita. Di converso, il fatto che il bene faccia parte della elencazione di cui all’articolo 1117 del codice civile (ossia la norma che disciplina le parti comuni condominiali) non rende in automatico il bene come condominiale. Sarà al contrario necessario che quanto oggetto di valutazione sia stato nel tempo, e sin dalla nascita del fabbricato tutto, utilizzato come bene condominiale; tale ultimo spetto può aiutare a identificare un bene condominiale, seppur non compreso nell’elenco dell’articolo 1117 del codice civile, sopra citato.


    Cassazione, ordinanza 26 giugno 2019, n. 17067, sez. III civile

    Il contratto preliminare (da molti definito come compromesso) non è un atto dispositivo del patrimonio, ma ha semplici effetti obbligatori, in quanto obbliga le parti a concludere un successivo atto definitivo di compravendita. Non comportando, dunque, una modifica patrimoniale del soggetto promittente venditore, tale contratto non è passibile di azione revocatoria, in quanto viene a mancare una delle caratteristiche fondamentali di tale azione.


    Cassazione, ordinanza 5 giugno 2019, n. 15277, sez. II civile

    I diritti di uso e di abitazione della casa familiare, di cui all’articolo 540 del codice civile, non spettano al coniuge separato con addebito.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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