Tra comunione dei beni, eredità e permute d’abitazione

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A tu per tu con il notaio

Che cosa ci propone questo mese la rubrica “A tu per tu col notaio”? Il dottor Gabriele Naddeo, notaio in Caselle, risponde ad alcuni quesiti che gli sono giunti dalla nostra redazione e allega alcuni importanti sentenze emesse dalla Cassazione.

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  • Sono proprietario di un piccolo appartamento acquistato prima del matrimonio. Rientra nella comunione legale dei beni della coppia? 

Assolutamente no. Tutti gli acquisti fatti prima del matrimonio, anche se nel silenzio delle parti il regime patrimoniale diventi quello della comunione legale, rimangono fuori dalla comunione  stessa.

  • C’è un tempo massimo per accettare l’eredità?

La legge (articolo 480 codice civile) prevede un termine di 10 anni dal giorno dell’apertura della successione, ossia dalla data della morte del de cuius, pena la prescrizione del diritto di accettare l’eredità.  se c’è un testamento, e l’istituzione di erede ossia la nomina è sottoposta a condizione sospensiva (ad esempio: ti nomino erede se ti laurei entro l’età di 25 anni), il termine scatta dall’avveramento della condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno: ad esempio, nomino Tizio e, se costui non accetta, nomino Caio. Il termine per Caio dal momento in cui potrà effettivamente accettare.

  • Per motivi di lavoro mi trasferirò in un’altra città. È possibile permutare la mia abitazione con un’altra? 

Assolutamente sì. Non ci sono elementi che rendono impossibile la permuta tra due immobili. La questione sarà agevole anche dal punto di vista fiscale poiché, se il lettore acquistò la sua abitazione come prima casa, potrà mantenere le agevolazioni anche per l’immobile acquistato con la permuta.

  • Sto rinegoziando il mutuo. Le modifiche vanno sottoscritte davanti al notaio?

Dipende dal tipo di negoziazione. Spesso, infatti, si incide solo sul tasso di interesse e pertanto, a meno che non lo richieda espressamente l’istituto di credito erogante il mutuo, è sufficiente una scrittura privata, nemmeno autenticata.  se, al contrario, le nuove pattuizioni vanno incidere ad esempio sull’importo dell’ipoteca o sui beni ipotecati a garanzia del mutuo, bisognerà stipulare un vero e proprio atto modificativo.


Cassazione civile ordinanza numero 22069 del 2019.

In tema di fondo patrimoniale, secondo questa pronuncia della corte di cassazione, può essere considerata valida la clausola che esclude, in presenza di figli minori, la necessità dell’autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione relativi ai beni facenti parte del fondo (vendita, concessione di ipoteca e così via). Sempre la corte, tuttavia, conferma la possibilità da parte dei figli di impugnare gli atti posti in essere qualora ne abbiano le ragioni.

Cassazione civile sentenza numero 22458 del 2019.

La comunione legale dei beni, secondo questa sentenza della corte di cassazione, riguarda gli acquisti, come sancito dall’articolo 177 del codice civile. Sono pertanto esclusi dalla comunione legale dei beni i diritti di credito sorti, in fase di sottoscrizione contrattuale da parte di uno dei due coniugi; tali diritti, non essendo equiparabili a degli acquisti, entrano a far parte del patrimonio del solo coniuge che ha sottoscritto il contratto da cui diritto di credito è sorto.

Cassazione sentenza numero 22198 del 2019.

La norma tributaria contenuta nel testo unico dell’imposta di registro, Decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, relativa ai trasferimenti, ossia l’articolo uno della tariffa, non è applicabile alla costituzione del diritto di servitù. Ciò poiché tale tipo di atto non costituisce una alienazione od un trasferimento; secondo la cassazione, dunque, in caso di costituzione di diritto di servitù su terreno agricolo, non si deve pagare il 15% dell’imposta di registro.

Cassazione civile ordinanza numero 22038 del 2019.

In tema di divisione ereditaria, l’articolo 720 del codice civile sancisce la possibilità di preferire, nell’assegnazione dei beni il quotista di maggioranza, in caso di non comoda divisibilità dei beni stessi. La cassazione, con quest’ordinanza, afferma che il giudice può discostarsi da questo criterio, decidendo per un’assegnazione fatta in maniera differente; tale decisione, poiché inerisce il merito, non può essere oggetto di valutazione di legittimità.

Cassazione civile sentenza numero 23260 del 2019.

In tema di collazione, il pagamento del debito del figlio, da parte del padre, equivale a una donazione indiretta.

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Gabriele Naddeo
Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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