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Comune di Caselle Torinese
venerdì, Marzo 29, 2024

    I bandi campestri casellesi

    Nel Medioevo, ogni comunità, grande o piccola che fosse, aveva una sua propria organizzazione e tendeva a darsi le proprie regole giuridiche; queste scaturirono nel grande fenomeno degli Statuti comunali che, tra il Medioevo è l’età moderna, rappresentavano in forma scritta l’autonomia del Comune, e che comprendevano anche precedenti consuetudini locali.

    Questi riguardavano l’organizzazione del Comune e i diritti dei cittadini e, soprattutto, si riferivano alla giustizia e al suo funzionamento; gli Statuti volevano dare una disciplina che non fosse lasciata all’interpretazione dei giuristi. La funzione dello Statuto era dare una normativa semplice con termini appropriati, che tutti capissero, purché sapessero leggere e scrivere, e che non fosse complicata da un linguaggio dotto, in modo che i cittadini sapessero esattamente ciò che dovevano rispettare e ciò che dovevano veder rispettato.

    Nella storia del Piemonte, il 1430 diventa una data fondamentale per l’autonomia locale, in quanto il duca Amedeo VIII di Savoia fece approvare i Decreta seu Statuta del ducato, che da quel momento si posero al di sopra degli Statuti locali, incidendo fortemente nell’ambito della regione.

    In seguito, in età moderna, un duro colpo alle autonomie locali avvenne a seguito degli interventi di tipo assolutistico di Vittorio Amedeo II (tra il 1675 e il 1730), che con una serie di leggi sottrasse definitivamente tutta l’autonomia politica alle comunità, riconoscendo però ad esse l’uso dei campi.

    Dagli Statuti locali ai Bandi campestri
    Nel XVII secolo le Comunità dovettero sostituire i precedenti Statuti, che già nel Cinquecento venivano scarsamente rispettati, con altre norme, che soprattutto per i comuni rurali riguardavano essenzialmente la tutela e lo sfruttamento dei prodotti agricoli, raccolte nei cosiddetti Bandi campestri.

    In area piemontese queste norme locali, che vennero raccolte ed emanate dai Comuni già a partire dal XVII secolo, ma soprattutto nel XVIII secolo, secondo le disposizioni del duca sabaudo dovevano essere sempre controllate dalla suprema magistratura, il Senato, per la loro approvazione ufficiale.

    Naturalmente la formazione dei Bandi, nelle località che erano infeudate come Caselle, non era di esclusiva pertinenza delle autorità comunali ma spettava, a volte più formalmente che effettivamente, al signore stesso.

    In ogni caso la normativa contenuta nei Bandi “nasce dal basso”, è cioè frutto dell’espressione delle esigenze pratiche presenti nelle singole comunità, e questo lo si vede anche nel linguaggio in cui è scritto, semplice, diretto e scarsamente elaborato dal punto di vista giuridico, anche perché gli autori materiali delle norme erano raramente giuristi di livello.

    In pratica il contenuto delle norme esprime quello che molto semplicemente si può definire un “diritto minore”, in cui vengono enunciate regole già vigenti all’interno di un’area territoriale limitata e riguardante uno specifico settore della popolazione.

    I Bandi avevano quindi una precisa funzione regolatrice degli aspetti quotidiani più concreti delle esigenze della convivenza civile e dell’organizzazione economica; i Bandi “politici” contenevano tendenzialmente la normativa igienica e urbanistica, ma anche la regolamentazione delle attività commerciali, quelli “di polizia” la normativa di sicurezza, pulizia e ordine pubblico, quelli “campestri”, che erano i più numerosi, i vari aspetti dell’organizzazione della produzione agraria, in un senso ampio.

    I Bandi, basati sul binomio “norma + sanzione”, dopo l’enunciazione della regola prevedevano sempre anche l’elemento sanzionatorio nel caso dell’inosservanza, che in questo caso non veniva visto come un castigo che cadeva dall’alto, ma piuttosto come una necessità sgradevole ma condivisa dalla Comunità, che vedeva in essa una forma di autotutela, assumendo anche il ruolo di garanti degli assetti della società agraria.

    Nelle regole si specchia la società
    Così come per gli Statuti, anche per i Bandi campestri, molti testi li definiscono lo specchio della vita e delle esigenze locali, e in un territorio prevalentemente rurale come quello casellese, la migliore organizzazione della vita economica passava soprattutto attraverso la difesa del territorio.

    Ecco allora diverse norme che ponevano la massima attenzione alle campagne, ai boschi, ed ai canali d’irrigazione, dove i trasgressori erano puniti con gravi pene, in termini di valore delle multe inflitte, soprattutto a coloro che danneggiavano le bealere e che recavano danno ai campi e in particolare alle viti.

    Le norme che seguono sono estratte dal manifesto del 1685 dei Bandi campestri di Caselle approvati il 12 febbraio 1640 e poi annualmente aggiornato, come dice il titolo stesso del manifesto:
    “ORDINI E BANDI CAMPESTRI
    Che la Communità di Caselle ha imposti in diversi tempi, massime sotto li dodeci Febraro 1640, e confermati, & ampliati in altri tempi, massime in principio d’ogn’Anno.”

    Il manifesto inizia subito con una norma per punire il pascolo abusivo:
    “- PRIMO il Conseglio ha ordinato, che ritrovandosi alcuna Bestia di qualsivogli sorte, e qualità offender nelli Prati alieni si incorrerà in bando d’una lira, & altretanto d’emenda, se è di giorno, & se è di notte il doppio.”
    Quasi tutte le multe prevedevano sia il “banno”, cioè la sanzione, che “l’emenda”, ossia il risarcimento dovuto al danneggiato, che in ogni caso era tutelato anche da un’altra norma che prevedeva:
    “- Più che sia in elettione del dannificato d’agire alla consequtione dell’emenda, overo del danno che gli sarà dato di qualsivogli cosa.”
    In genere tutte le pene erano raddoppiate se la trasgressione avveniva di notte, considerata più fraudolenta, e ulteriormente raddoppiata se compiuta da un non casellese:
    “- Più, che li forensi, & non accettati per Borghesi incorrino nel doppio di qual si voglia sorte d’accusa delli di Caselle.”
    Diverse altre norme erano scritte per evitare che venissero portati animali a pascolare nei prati e nei campi per salvaguardare le coltivazioni, con pene triplicate se portati nei campi seminati a granaglie:
    “- Più hanno ordinato, che non si possino condurre alcune bestie per le vie vicinali, ne pascolar nelli alteni e canavere, sotto pena di lira una di bando per ogni bestia, sia di qual sorte, e qual si voglia, & sendo essi alteni seminati si incorra in lire trè per ogni bestia, & altretanto d’emenda.”
    Il pascolo delle pecore, considerato particolarmente pericoloso, era soggetto a una norma specifica che prevedeva anche l’autorizzazione comunale:
    “- Più, che nessuno possi tener pecore, ne condur, ne far condur al pascolo sopra le fini di questo luogo, senza licenza della Comunità, & delli particolari patroni sotto pena, sopra il Commune di soldi quattro per pecora, & sopra de particolari soldi sei, & altretanto d’emenda.”
    La salvaguardia delle coltivazioni era quindi messa in primo piano nei Bandi campestri, tanto che per evitare in modo assoluto che le persone potessero raccogliere frutti, le norme punivano anche chi si trovava semplicemente a passare nei campi altrui con degli attrezzi adatti a tagliare:
    “- Più, che alcuno non habbi d’andar sotto qualsivogli pretesto nelli alteni, prati, boschi, & altri beni dove vi siano boschi vivi, o morti d’altrui con falcetti, piole, ne altro instromento da tagliar, e con quale si possi incider, e danificar li boschi, sotto pena, ancora che non havessero boschi di lire due, & havendo boschi il bando del bosco, che haveranno, oltre il predetto & altretanto d’emenda, & non saranno in qualsivoglia modo scusati sotto pretesto che havendo simili instromenti non habbino boschi, saranno ne più ne meno tenuti al bando, & emenda come sopra.”
    “- Più, chi si ritrovarà nelli horti alieni senza licenza del patrone incorra in bando di lire quattro, & havendovi tolto hortaglie nel doppio, & le sarà in tempo di notte lire dodeci, & altretanto d’emenda.”
    Nel caso degli orti una norma specifica riguardava gli animali ritrovati a pascolare senza custodia, in cui non era prevista una pena nel caso il terreno non fosse adeguatamente recintato, salvo che fossero state introdotte con “malizia e frode”:
    “E per ogni sorte di bestia ritrovata in essi horti lire quattro, & altretanto d’emenda. Et essendo dischiusi in tutto, o parte, per la cui apertura facilmente vi potessero entrare bestiami, non si pagherà cosa alcuna, salvo che siano con custodia, o con malitia e fraude.”
    Diverse norme riguardavano la salvaguardia dei boschi (oggi le chiameremmo “norme di tutela dell’ambiente”), soprattutto quelli di proprietà comunale, tutte volte ad evitare che venissero tagliati in modo eccessivo e senza autorizzazione; così si ritrova ad esempio:
    “- Più, per ogni pianta di grossezza della coscia, cioè di role (rovere), & olmo lire quattro, oltre il bandenuto per detti olmi nelli ordini di S.A.R. & per ogni pianta di salici, & altri boschi di simil grossezza lire due.”
    “- Più, che non si possa far fassine sopra il Commune d’alcuna sorte di bosco, senza licenza de Sindici sotto pena di lira una per ogni borla (fascio o bracciata), & altretanto d’emenda, qual licenza si concederà in iscritto a nativi di questo luogo, & anco alli Borghesi, & accettati per habitatori solamente di fare borle due per ogni soldo di registro”.
    Altre norme punivano chi asportava frutti, erba, granaglie e ogni altro prodotto dai campi altrui, e tutti venivano sanzionati a numero di frutto asportato:
    “- Più, per ogni spico (spiga) di grano, dossa (baccello) di fave, e di fagiuoli, pianta, o sij calma d’avena, o di miglio, & de ciceri s’incorra in bando d’un mezzo soldo, & per caduna giavella (fascio) d’essi lire quattro, & per caduna gerba (covone) lire otto, & altretanto d’emenda.”
    “- Più, per ogni sfalcio d’herba de prati alieni lire trè, & per ogni sacco d’essa herba lire sei, & il doppio del fieno, & e per ogni somata (corrisponde al carico di un animale da soma) lire dieci, & per ogni carrata lire vinti, & altretanto d’emenda, & se è di notte il doppio.”
    Come si legge, anche in questi casi se il furto avveniva di notte la pena era raddoppiata, e un’altra norma, per prevenire maggiormente furti di uva, puniva chi semplicemente passava negli alteni (ricordo che gli alteni erano vigne tra i cui filari veniva coltivato a cereali):
    “- Più, che gl’entranti, & traversanti nelli altrui alteni al tempo de frutti, & seccami incorrano in bando di lire trè.”
    Le norme per salvaguardare i frutti erano particolarmente attente a ogni eventualità, tanto che una norma specifica obbligava a mettere la museruola agli animali durante il periodo di maturazione dei frutti:
    “- Più li Bovari al tempo de frutti habbino da portar li muselli alli Bovi sotto pena di lira una.”
    Tutta un’altra serie di norme erano emanate per la salvaguardia dei canali che a Caselle erano particolarmente importanti, sia per l’irrigazione che per i numerosi opifici, ed una norma in particolare puniva severamente chi manometteva o modificava i fossi, le chiuse, creava sbarramenti o deviava il corso dell’acqua:
    “- Più, hanno ordinato, che caduno debba haver fatto, o sia fatto far le schianzoijre, tornafoli, & altri stoppamenti sopra li bochetti suoi, o alieni, bealere grosse, & altre, come anche sopra li bochetti toglienti acqua sopra la bealera de molini al di sopra di Caselle fino al Fiume di Stura secondo l’antico solito, & come si ritrovaranno fra un mese doppo la publicazione delli presenti ordini, sotto pena a renitenti spirato che sarà detto termine non trovandosi ove erano, & furono anticamente de simili serradure di pagar di bando scudi trè d’ore, & altretanto d’emenda, & si possi accusare di quindeci in quindeci giorni, & ove vi saranno più consorti, che il primo sia tenuto al bando, & emenda d’applicarsi detta emenda a coloro, che per tal mancamento ne sentiranno interessi, & possa compellire essi vicini, cioè cadunom per sua rata alla spesa restorare, & con danni, che ne havesse parte, & le refutaranno fra giorni quindeci doppo la richiesta, che ad essi sarà fatta, restino privi, & siano decaduti del commodo, & uso di dett’acqua per spazio d’un anno continuo, & ritrovandosi alcuno a guastar, & demolir simil serradure incorra in bando di scudi cinque d’oro, & altretanto d’emenda.”
    Come detto, la maggior parte dei Bandi riguardavano l’agricoltura, ma vi erano anche alcune altre norme che invece regolavano sia la salubrità, che l’ordine pubblico.

    Ad esempio per prevenire epidemie, nel caso di morte di animali era previsto:
    “- Più, hanno ordinato, che ogn’uno, a qual occorrerà venir a morte alcuna sorte de bestiami, queli subito debbano condur, o far condur al luogo solito commune di Zeccaro, & ivi far la fossa tanto profonda, & in essa sotterrarli, che non possano esser cavate da animali, ne dar fettore alcuno sotto pena di doi scudi d’oro applicabile, &c.”
    Questa norma fa sapere anche dove dovevano essere sepolti gli animali morti, cioè nella regione Zeccaro o Ceccaro, oggi corrispondente all’area compresa tra Via Colombo, Via Marco Polo e Via Vernone.

    Alcune altre norme riguardavano l’ordine pubblico, come quella che obbligava a rispettare le funzioni religiose nei giorni di festa, oppure quella che impediva alla gente di circolare armata di notte:
    “- Più, hanno ordinato, che mentre si diranno li Divini Officij in giorno di festa alcuno non possi far truppa, e fermarsi sopra la piazza pubblica, cantoni di questo luogo, ne giocar in luogo pubblico, & hosterie duranti detti Officij, sotto pena d’un scudo d’oro per caduno, e caduna volta.”
    “- Più, che di notte alcuno non possa far squadriglie, ne fermarsi sopra la strada con qualsivoglia sorte d’armi, forche di ferro, tridenti, falcetti, pioletti, spontoni, allabarde, & sassi alla mano sotto pena di lire vinticinque per caduno, & caduna volta, salvo per passaggio, che gli sarà permesso le arme, che per servitio dell’agricoltura secondo li tempi respettivamente saranno necessarie.”

    L’Accensatore
    In Piemonte il compito di applicare le norme e riscuotere le sanzioni era anticamente demandato all’Accensatore, un cittadino di fiducia e “gradito” alla Comunità a cui venivano appaltate tutte le entrate pubbliche, gabelle, dazi, ecc.

    I Bandi campestri regolavano anche questa attività, e il compenso dello stesso che corrispondeva a una percentuale delle sanzioni, che in questo caso corrispondeva ad un terzo del bando:
    “- Più, che delle accuse quali saranno date per li particolari, li Accensatori habbino solo il terzo del bando, & le due parti saranno delli accusanti, oltre l’emenda.”
    Gli Accensatori avevano anche il compito di redigere le accuse ed emettere le sanzioni, che dovevano essere notificate preventivamente all’affissione al pubblico, all’offeso che doveva essere d’accordo. La procedura di notifica era così importante che se non veniva effettuata tutte le accuse decadevano, e l’Accensatore costretto a pagare di tasca sua le sanzioni:
    “- Più, che li Accensatori habbino a far scrivere tutte le accuse, & non possino accordarle, né effigger alcun bando, ne emenda, che prima non sia stato notificato all’offeso esso accordo sotto pena di lire dieci, ne meno far composizione sotto pena di lire cinquanta, oltre il castigo della ragione, & contravenendo, l’accusato resterà liberato, & il chiavaro incorrerà in pena del doppio.”
    Le norme prevedevano anche una sanzione per l’Accensatore che non fosse sollecito nel far rispettare i Bandi, oltre all’obbligo di pagare i danni ai danneggiati:
    “- Più, che occorrendo li Accensatori non siano solleciti al governo della campagna, e non la facciano governare, & che per tal poco governo, & essi duranti venghi fatto danno alcuno a uno, o più particolari, o commune, che essi o esso possi agir alli danni contro essi accensatori de bandi, li quali siano tenuti di paga li secondo, che per esperti saranno tassati, salvo essi faccino constare d’haver fatto il debito loro, & diligenza di governare.”
    Per concludere, occorre sottolineare che in Piemonte i Bandi campestri durarono per due secoli, fino alla metà dell’Ottocento, nonostante fosse ormai un’epoca di crescente rilevanza della legislazione statale, tanto che ancora nel 1838 il Governo centrale auspicava che i Comuni sprovvisti di Bandi se ne dotassero.
    Oggi queste norme possono essere assimilate ai vigenti Regolamenti di Polizia urbana, di cui anche Caselle è dotato, con la differenza sostanziale che il mancato rispetto viene oggi sanzionato con una multa incamerata dal Comune, mentre allora era anche previsto il risarcimento al danneggiato, che non aveva bisogno di agire legalmente a sue spese per ottenere il risarcimento del danno, come invece avviene oggi.

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