Questo mese il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, continua la perlustrazione delle ultime sentenze e ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione e ci propone alcune importanti decisioni: una è relativa al ripianamento perdite di una società effettuato con rinuncia da parte dei soci apri cedenti finanziamenti in favore della società stessa, il finanziamento medesimo è imponibile; un’altra riguarda la proprietà congiunta di suolo e sottosuolo (in terre “ petrolifere” e ricche di minerali preziosi, ciò che sta sotto potrebbe valere ben di più di quanto sta sopra…) e poi ci vien reso noto altro che ha a che fare con annullamento del compromesso, di servitù, di accettazione tacita di una eredità e, da leggere con molta attenzione, che cosa comporta il rilascio tardivo del certificato di abitabilità di un immobile.
Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32516, sezione VI- 5 civile
Se in un atto sono e riportate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni medesime. Con questo principio, nella menzionata ordinanza, la Cassazione ha affermato che, in caso di ripianamento perdite effettuato con rinuncia da parte dei soci apri cedenti finanziamenti in favore della società stessa, il finanziamento medesimo è imponibile, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica. È sempre, dunque opportuno, menzionare in atto, contratti debitamente registrati, oppure scontare l’imposta dei medesimi qualora non lo fossero.
Cassazione, ordinanza 16 gennaio 2020, n. 779, sez. II civile
Colui che acquista un suolo, diviene in automatico proprietario anche del sottosuolo; qualora il venditore volesse rivendicare il sottosuolo come proprio, dovrebbe darne opportuna dimostrazione con debiti e titoli ovvero prove.
Cassazione, sentenza 12 dicembre 2019, n. 32694, sez. II civile
In materia di contratto preliminare, il promissario acquirente non può pretendere l’annullamento del compromesso, per il solo fatto di essere venuto a conoscenza, dopo la firma, della circostanza che il bene è pervenuto al promettente venditore con atto di donazione. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che il concreto pericolo sorge al momento della morte del donante, quando il legittimario diventa titolare del diritto di impugnazione; la corte, inoltre, afferma che non si può prescindere da una concreta valutazione del patrimonio del donante. In altri termini, il fatto che vi sia una donazione, non è di per sé bloccante: innanzitutto bisogna attendere il decesso del donante e, in secondo luogo, bisogna effettivamente valutare se il bene donato va a ledere la quota di legittima.
Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32684, sez. II civile
Affinché si possa parlare di servitù per destinazione del padre di famiglia, non è necessario, secondo la Corte di Cassazione, che il fondo dominante sia intervenuto. Si deve piuttosto operare una valutazione concreta di quella che era una realtà precedente all’alienazione dei fondi.
Cassazione, ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1438, sez. VI – 2 civile
L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.
Cassazione, sentenza 30 gennaio 2020, n. 2196, sez. II civile
Il mancato o il tardivo rilascio del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto di preliminare di vendita, a prescindere dalle cause che abbiano determinato una tale evenienza, comporta comunque l’inadempimento del promittente venditore agli obblighi contrattuali sussistenti verso il promissario acquirente.