Il periodo di “clausura” non ha fermato l’attività della Corte di Cassazione. Ce ne dà prova il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, il quale questo mese ha scelto di porre alla nostra attenzione alcune sentenza davvero importanti. Basti leggere la prima per convincersene. Poi, se volete saperne di più in tema di trust e compra vendita di immobili, non vi resta che proseguire nella lettura.
Cassazione, sentenza 27 aprile 2020, n. 8222, sez. I civile
I beni costituiti nel fondo patrimoniale possono essere attaccati esclusivamente per il recupero di crediti direttamente destinati alla soddisfazione delle esigenze familiari. Con questa sentenza, la Corte di Cassazione pone un importante accento su una dibattuta questione: i beni del fondo patrimoniale possono essere attaccati per crediti indirettamente collegati alla famiglia? I debiti contratti da uno dei coniugi nell’ambito della propria attività lavorativa, con i cui proventi viene dato sostegno e mantenimento alla famiglia, possono essere pagati attaccando i beni del fondo patrimoniale? La risposta fornita dalla Corte di Legittimità è negativa.
Cassazione, ordinanza 29 aprile 2020, n. 8281, sez. VI – 5
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi, per l’ennesima volta e con l’ennesimo orientamento, ormai consolidato, della imposizione indiretta in materia di trust. I giudici di legittimità, con questa ordinanza molto recente, confermano la non applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006), per i vincoli di destinazione. Essa, per la corte, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario. Il trust, come atto di vincolo di destinazione, al momento della sua creazione non comporta alcun trasferimento, a meno che non sia espressamente previsto: non essendoci, dunque, alcun trasferimento non è applicabile la relativa imposta. Una volta, invece, esaurito il compito del trust – che, con scopi diversi, si sintetizza nella gestione di beni e/o capitali in favore di determinate realtà – i beni amministrati, se ancora presenti, vengono trasferiti ai designati beneficiari. È questo il momento in cui scatta l’imposta.
Cassazione, sentenza 20 maggio 2020, n. 9226, sez. II civile
Contratti – Vendita – Immobiliare – Contratto preliminare – Immobile privo del certificato di abitabilità.
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione affronta due importanti argomenti in tema di compravendita immobiliare, con particolare riguardo al contratto preliminare (conosciuto in gergo come compromesso). Il primo riguarda la presenza o meno del certificato di agibilità o abitabilità dell’immobile: in caso di mancanza di tale certificato, qualora la medesima mancanza non sia stata accettata in fase di contrattazione, i giudici hanno ritenuto legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva. Il secondo argomento inerisce il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo: esso, nella consuetudine, non costituisce un termine essenziale. Si tratta di solito di un termine cosiddetto ordinatorio; diverso sarebbe qualora le parti, in maniera esplicita, lo definiscano perentorio. In tal caso, il mancato rispetto del termine, potrebbe legittimare la dichiarazione di scioglimento del contratto. La Corte, con questa sentenza, precisa che anche in mancanza di una definizione chiara, il termine potrebbe ritenersi essenziale anche all’esito di un’istruttoria fatta dal giudice di merito, da cui risulti effettivamente che le parti intendevano perduta l’utilità economica del contratto con l’infruttuoso decorso del termine.
Cassazione, ordinanza 29 maggio 2020, n. 10261, sez. V
Atto di costituzione di un trust – Imposta sulle successioni e le donazioni in misura proporzionale – esclusione
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione continua a percorrere il solco già tracciato in maniera ormai consolidata, secondo il quale nell’ambito della costituzione di un trust, non sia dovuta l’imposta proporzionale di donazione. La costituzione di un trust può avvenire in unico atto o in due atti, poiché due sono le fasi: la prima è quella effettiva di costituzione, nell’ambito della quale vengono poste le regole e le qualifiche dei soggetti che agiranno nell’ambito del trust medesimo; la seconda è quella della dotazione, con cui il disponente “dota“ il trust dei beni e dei capitali utili al raggiungimento del suo scopo. La corte di cassazione conferma che, sia nel primo sia nel secondo momento della costituzione, non essendoci un’attribuzione patrimoniale ad un soggetto, e dunque non essendovi un arricchimento, non c’è spazio per l’imposta proporzionale. Il pagamento delle imposte proporzionali, secondo la corte, dovrà avvenire al momento dell’effettiva attribuzione ai beneficiari. Questo momento decorre e coincide con il termine del trust: in tale momento i beni dovranno essere effettivamente attribuiti a determinati soggetti i quali dovranno pagare le relative imposte. Quest’orientamento per quanto consolidato, è in netto contrasto con quanto interpretato dall’agenzia delle entrate.