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Comune di Caselle Torinese
martedì, Aprile 16, 2024

    Recupero sottotetti: cosa cambia?

    Dopo l’approvazione della Variante 8 al Piano Regolatore di Caselle

    Dopo il definitivo passaggio in Consiglio Comunale il 29 luglio scorso, è ora in vigore la Variante Parziale n° 8 del PRGC di Caselle Torinese.

    Fra i molti contenuti di questa variante, quello che forse più interessa, in maniera trasversale, i cittadini casellesi è la nuova disciplina relativa al recupero dei sottotetti degli edifici residenziali.

    La necessità di una nuova disciplina deriva dalla Legge Regionale 16/2018, emessa due anni fa con l’intento di favorire il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

    Ed è appunto con riferimento a questa legge regionale il Comune di Caselle, con questa Variante 8, ha inteso affrontare compiutamente le problematiche inerenti il ricupero dei sottotetti, sia per il loro uso a fini abitativi, sia per utilizzi complementari della residenza. In molti casi, infatti, non risulta possibile rendere il sottotetto abitabile, tramite il suo recupero, laddove non si hanno le altezze medie minime prescritte (pari a 2,40 metri per i locali soggiorno e camere da letto, 2,20 per i locali accessori). In questi casi, comunque il sottotetto potrebbe essere utilizzato per disporre di ulteriori spazi o vani accessori per usi complementari dell’unità abitativa, quali ad esempio: cabina armadio, deposito, ripostiglio, ecc., migliorando le condizioni d’uso dell’abitazione sottostante. Tutto questo senza ulteriore consumo di suolo e senza ampliamento edilizio oltre sagoma.

    “In pratica – ci spiega negli uffici del Settore Edilizia Privata di via Cravero il responsabile geom. Giorgio Fusetti – alle due categorie che già conoscevamo dei sottotetti abitabili e dei sottotetti non abitabili, si aggiunge la categoria dei sottotetti usabili. Usabili per che cosa? Per ottenere ad esempio un locale ricreativo, un locale hobby, un locale fitness: usi tutti connotati dal fatto di avere una fruibilità non continuativa”. In questi locali, ovviamente, ci deve essere un’illuminazione adeguata: pertanto sono sempre consentiti interventi per la realizzazione di nuove finestre, lucernari, velux, nel limite complessivo di 1/10 della superficie di pavimento.

    Per consentire un migliore utilizzo di questi spazi è stato inoltre ritenuto opportuno rimuovere quelle limitazioni che finora non consentivano di realizzare alcuni impianti necessari ad un loro effettivo uso complementare. E così la Variante, semplicemente eliminando le frasi ostative, ora rende possibile ampliare gli impianti termici e/o idrosanitari nei locali sottotetto utilizzati come vani accessori della abitazione sottostante e ad essi collegata. Con l’ampiamento degli impianti idrosanitari, le nuove regole consentono inoltre di dotare questi sottotetti usabili dei servizi igienici essenziali; per evitare fraintendimenti e abusi, la Variante specifica cosa è da intendere per essenziale: 1 WC, 1 lavabo, 1 box doccia.

    Nel caso dei sottotetti abitabili, al servizio dell’abitazione sottostante oppure costituenti unità residenziale distinta, è ovviamente prevista la corresponsione degli specifici oneri di urbanizzazione e di contributo di costruzione. Nel caso invece degli spazi resi usabili dal recupero dei sottotetti non abitabili? Si deve pagare il 20 % degli oneri concessori, nonché andare dal notaio a sottoscrivere un atto d’obbligo unilaterale registrato che preveda il vincolo di non alienabilità separata dall’abitazione sottostante.

    Per una presa di conoscenza puntuale delle modifiche apportate alle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano Regolatore di Caselle dalla Variante n. 8, qui di seguito sono riportati gli articoli modificati riguardanti il tema dei sottotetti:

    – art. 5.6.4.         Calcolo della SUL dei locali sottotetto costruiti dopo l’entrata in vigore della L.R. n° 21/98

    – art. 5.8.1.         Altezza minima e massima dei vani abitabili

    – art. 6.11.          Coperture

    – art. 6.11.1.       Abitabilità dei locali sottotetto realizzati dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 21/98.

    art. 6.11.2.       Locali sottotetto non abitabili

    – art. 11.8.          Sottotetti.

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    Paolo Ribaldone
    Paolo Ribaldone
    Dopo una vita dedicata ad Ampere e Kilovolt, ora dà una mano a Cose Nostre

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