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venerdì, Aprile 19, 2024

    Sentenze per iniziare bene l’anno

    Nel primo articolo del nuovo anno il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, spulciando tra le ultime sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, intende erudirci su quanto espresso in termini di successioni, assicurazioni sulla vita, delazioni, beneficiari, questioni relative alla vita in condominio e, inoltre, sgombrando il campo da false interpretazioni sulla gestioni dei diritti inerenti ai soci delle società a responsabilità limitata.

    Cassazione, sentenza 30 aprile 2021, n. 11421, sez. Unite civili
    Successioni: assicurazione sulla vita – delazione – beneficiari
    Molto importante questa sentenza della Cassazione, soprattutto, in considerazione del fatto che è stata emessa dalle sezioni unite. Secondo la Corte, in caso di assicurazione sulla vita con designazione degli eredi quali beneficiari, costoro avranno diritto all’indennizzo per quote uguali, e non secondo le quote ereditarie. Ciò perché il diritto al pagamento deriva non dallo stato di erede (che serve solo come elementi di identificazione soggettiva), ma dal contratto assicurativo. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’art. 1920 c.c., comma 2, comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della “eadem causa obligandi”, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.

    Cassazione, ordinanza 28 aprile 2021, n. 11199, sez. II civile
    Condominio: delibera condominiale – lavori straordinari – vendita dell’immobile dopo l’approvazione della delibera – obbligo del venditore di pagare i lavori – sussistenza – accollo da parte del compratore – prova per testimoni – ammissibilità.
    Bisogna prestare molta attenzione, in caso di acquisto di immobile condominiale, a eventuali lavori straordinari condominiali deliberati prima della compravendita. Le spese relative a questi lavori, infatti, nel rapporto tra venditore e acquirente – salvo patto contrario – rimangono in capo al primo, se deliberati prima della vendita; nei rapporti tra condomini e condominio, invece, il proprietario originario è tenuto al pagamento, così come il nuovo proprietario per gli ultimi due anni. Questa è la distinzione ribadita dalla Cassazione: in tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano – nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio – su chi era proprietario dell’immobile compravenduto al momento dell’approvazione di tale delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. In caso di spese condominiali di carattere straordinario il condominio è legittimato ad agire sia verso il condomino che era proprietario al momento della delibera assembleare che aveva deciso l’esecuzione dei lavori, sia verso il soggetto che ha acquistato l’immobile dal primo, ed è quindi responsabile per le somme dovute per l’anno in corso e per l’anno precedente. Nei rapporti interni tra i due debitori, invece, salvo patto contrario, a sostenere le spese sarà il soggetto proprietario al momento della delibera assembleare.

    Cassazione, ordinanza 9 aprile 2021, n. 9460, sez. I civile
    Società di capitali: -società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) – costituzione – atto costitutivo – modificazioni – aumento del capitale – aumento di capitale mediante nuovi conferimenti – diritto di opzione del socio – cedibilità a terzi – limiti.
    Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ammette la possibilità di cedere, non solo le quote di srl, bensì anche il diritto di sottoscrivere l’aumento di capitale, ossia il relativo diritto di opzione. Afferma la Corte, infatti che, ove sia deliberato l’aumento del capitale mediante nuovi conferimenti ex art. 2481 bis c.c., il socio può liberamente cedere a terzi il proprio diritto di opzione prima che scada il termine per il relativo esercizio, a meno che non vi sia una contraria previsione statutaria e sempre che lo statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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