Nel primo articolo del nuovo anno il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, spulciando tra le ultime sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, intende erudirci su quanto espresso in termini di successioni, assicurazioni sulla vita, delazioni, beneficiari, questioni relative alla vita in condominio e, inoltre, sgombrando il campo da false interpretazioni sulla gestioni dei diritti inerenti ai soci delle società a responsabilità limitata.
Cassazione, sentenza 30 aprile 2021, n. 11421, sez. Unite civili
Successioni: assicurazione sulla vita – delazione – beneficiari
Molto importante questa sentenza della Cassazione, soprattutto, in considerazione del fatto che è stata emessa dalle sezioni unite. Secondo la Corte, in caso di assicurazione sulla vita con designazione degli eredi quali beneficiari, costoro avranno diritto all’indennizzo per quote uguali, e non secondo le quote ereditarie. Ciò perché il diritto al pagamento deriva non dallo stato di erede (che serve solo come elementi di identificazione soggettiva), ma dal contratto assicurativo. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’art. 1920 c.c., comma 2, comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della “eadem causa obligandi”, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
Cassazione, ordinanza 28 aprile 2021, n. 11199, sez. II civile
Condominio: delibera condominiale – lavori straordinari – vendita dell’immobile dopo l’approvazione della delibera – obbligo del venditore di pagare i lavori – sussistenza – accollo da parte del compratore – prova per testimoni – ammissibilità.
Bisogna prestare molta attenzione, in caso di acquisto di immobile condominiale, a eventuali lavori straordinari condominiali deliberati prima della compravendita. Le spese relative a questi lavori, infatti, nel rapporto tra venditore e acquirente – salvo patto contrario – rimangono in capo al primo, se deliberati prima della vendita; nei rapporti tra condomini e condominio, invece, il proprietario originario è tenuto al pagamento, così come il nuovo proprietario per gli ultimi due anni. Questa è la distinzione ribadita dalla Cassazione: in tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano – nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio – su chi era proprietario dell’immobile compravenduto al momento dell’approvazione di tale delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. In caso di spese condominiali di carattere straordinario il condominio è legittimato ad agire sia verso il condomino che era proprietario al momento della delibera assembleare che aveva deciso l’esecuzione dei lavori, sia verso il soggetto che ha acquistato l’immobile dal primo, ed è quindi responsabile per le somme dovute per l’anno in corso e per l’anno precedente. Nei rapporti interni tra i due debitori, invece, salvo patto contrario, a sostenere le spese sarà il soggetto proprietario al momento della delibera assembleare.
Cassazione, ordinanza 9 aprile 2021, n. 9460, sez. I civile
Società di capitali: -società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) – costituzione – atto costitutivo – modificazioni – aumento del capitale – aumento di capitale mediante nuovi conferimenti – diritto di opzione del socio – cedibilità a terzi – limiti.
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ammette la possibilità di cedere, non solo le quote di srl, bensì anche il diritto di sottoscrivere l’aumento di capitale, ossia il relativo diritto di opzione. Afferma la Corte, infatti che, ove sia deliberato l’aumento del capitale mediante nuovi conferimenti ex art. 2481 bis c.c., il socio può liberamente cedere a terzi il proprio diritto di opzione prima che scada il termine per il relativo esercizio, a meno che non vi sia una contraria previsione statutaria e sempre che lo statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali.