Prima di partire per le vacanze, il nostro Notaio, il dottor Gabriele Naddeo, pone alla nostra attenzione alcune ordinanze della Suprema Corte di Cassazione, relative a questioni condominiali, possesso e usocapione d’un bene e infine tre sentenze relative all’imposta di registro.
Buona lettura.
Cassazione, ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1445, sez. II civile
Condominio: parti comuni – spazi per parcheggi
Con questa ordinanza la Corte di Cassazione sottolinea ed evidenzia in maniera forte che ogni condomino ha un diritto non contestabile né trasferibile ad altri ad utilizzare l’area di parcheggio del condominio, ovviamente ove presente. Va riconosciuta la sussistenza del diritto reale d’uso sull’area di parcheggio in capo al condomino che ha acquistato un immobile in un fabbricato di nuova costruzione, in virtù di quanto prescritto dall’art. 41-sexies, l. n. 1150/1942, introdotto dall’art. 18, l. n. 765/1967 e tale diritto non può essere violato né con disposizioni che dispongano in contrasto con lo stesso, né con pattuizioni che ne comportino una elusione di tipo sostanziale.
Cassazione, ordinanza 21 dicembre 2021, n. 41027, sez. II civile
Possesso – effetti – usucapione: assegnazione in godimento di un bene con patto di futura vendita; trasferimento del possesso; sussistenza; conseguenze
Con questa ordinanza la Corte di Cassazione sembra sottolineare come, in caso di contratto preliminare di compravendita, il venditore – qualora conceda il godimento del bene prima dell’atto vero e proprio – di fatto sta trasmettendo il possesso del bene stesso e non la semplice detenzione; questa distinzione è fondamentale perché, sempre secondo la Corte di Cassazione, tale circostanza permetterebbe al promissario acquirente di poter cominciare ad usucapire il bene stesso. Se un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene, con patto di futura vendita in proprio favore, essendo finalizzata, per comune proposito delle parti, al trasferimento della proprietà o di un diritto reale, determina, quale anticipazione dell’effetto giuridico finale perseguito, il passaggio immediato del possesso del bene medesimo, la cui consegna costituisce, pertanto, atto idoneo ai fini del relativo acquisto per usucapione.
* Cassazione, ordinanza 1 febbraio 2022, n. 2949, sez. V
* Cassazione, ordinanza 1 febbraio 2022, n. 2950, sez. V
* Cassazione, sentenza 2 febbraio 2022, n. 3094, sez. V
tre ordinanze uguali
Imposta di registro, conferimento immobili e passività
La Corte di Cassazione, con tre ordinanze identiche, evidenzia come il valore del bene conferito in società debba essere, secondo quanto disposto dalla legge, calcolato al netto delle passività dell’immobile medesimo, ma non al netto di debiti personali del conferente. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all’oggetto del trasferimento. In particolare, nell’ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società.