Eredi e successione testamentaria

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Il nostro notaio, il Dottor Gabriele Naddeo, questo mese pone alla nostra attenzione alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione relative a successioni testamentarie e nome condominiali. Tutte cose da leggere con estrema attenzione. Buona lettura.

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Cassazione, sentenza 5 agosto 2022, n. 24310, sez. Ii civile
Successioni “mortis causa” – successione testamentaria – testamento in genere – disposizioni – a titolo universale e a titolo particolare (distinzione tra erede e legatario): istituzione di erede “ex re certa” – condizioni – possibilità di concorso con erede legittimo – sussistenza – misura della partecipazione sugli altri beni ereditari.
Si ha “institutio” ex re certa ogni qualvolta, in fase di interpretazione del testamento, si evince dallo stesso che il testatore abbia voluto attribuire – attraverso un lascito di uno o più beni – una quota di patrimonio ereditario, e dunque abbia voluto nominare il beneficiario quale vero e proprio erede. Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa” non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione “ex re”, l’erede in tal modo istituito può partecipare anche all’acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l’erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle “res certae” attribuitegli ed il valore dell’intero asse ereditario.

Successioni “mortis causa” – disposizioni generali – accettazione dell’eredità (pura e semplice) – con beneficio di inventario: successione ereditaria – accettazione con beneficio di inventario – effetti – distinzione del patrimonio del defunto da quello dell’erede – conformazione del diritto di credito – esclusione – incidenza su limite di responsabilità dell’erede – sussistenza – conseguenze nel processo – fattispecie.
La Corte di Cassazione conferma il principio fondamentale dell’accettazione con beneficio di inventario: la separazione dei patrimoni. In tema di successione ereditaria, l’accettazione con beneficio di inventario produce l’effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, consentendo a quest’ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell’erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c..

Cassazione, sentenza 9 agosto 2022, n. 24526, sez. II civile
Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – regolamento di condominio – contrattuale: regolamento contrattuale – divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso – natura del vincolo – servitù reciproche – sussistenza – condizioni per l’opponibilità ai terzi aventi causa – trascrizione immobiliare.
In un regolamento di condominio possono essere contenute delle clausole che limitano alcune prerogative dei proprietari: si deve trattare di regolamenti predisposti o dall’originario unico proprietario prima che venda, o dall’unanimità dei condomini; in secondo luogo, la Cassazione identifica tali clausole con delle servitù. A tali riguardo afferma la corte che, affinché possano essere fatte valere verso tutti, devono essere trascritte. Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle singole unità di adibire il loro immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette, pertanto, ai fini dell’opponibilità “ultra partes”, alla trascrizione in base agli artt. 2643 n. 4 e 2659 n. 2 c.c..

Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – regolamento di condominio – contrattuale: regolamento contrattuale – clausole limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive – riproduzione all’interno dell’atto di acquisto della proprietà individuale – necessità – fondamento.
La Corte di Cassazione afferma un principio interessante: le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle unità singole di adibire il proprio immobile a determinate destinazioni, hanno natura contrattuale e, pertanto, ad esse, deve corrispondere una tecnica formativa di pari livello formale e sostanziale, che consiste in una “relatio perfecta” attuata mediante la riproduzione delle suddette clausole all’interno dell’atto di acquisto della proprietà individuale, non essendo sufficiente, per contro, il mero rinvio al regolamento stesso. Non sarà sufficiente, nella vendita, richiamare il regolamento, ma bisognerà riportare testualmente la clausola nell’atto.

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Gabriele Naddeo
Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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