Il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, nell’ultimo articolo prima che si chiuda per andare in vacanza, ci tiene a porre in evidenza alcune ordinanze sentenze della Suprema Corte di Cassazione. La prima tra queste è stata anche argomento di dibattito nella bella serata organizzata recentemente in Sala Cervi. Chi non c’era, è bene che legga con estrema cura.
Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3352, sez. II civile
Successioni: donazione – in conto disponibile – con dispensa da collazione – successivo testamento – attribuzione della disponibile a un terzo – compatibilità tra le due attribuzioni – sussistenza – motivi
Si può incidere sulla dispensa da imputazione contenuta in una donazione, anche con un testamento. La Cassazione, difatti, equipara la disposizione del donante, secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, a un negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere tuttavia espressa. La Corte inoltre evidenzia l’importanza del contenuto della volontà, poiché l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione, ai sensi dell’art. 682 cod. civ., nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile.
Cassazione, sentenza 13 febbraio 2024, n. 3925, sez. Unite civili
Costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui – condizioni e requisiti – vantaggio in favore di altro fondo – necessità
Questa sentenza della Corte di Cassazione apre in maniera decisa alla servitù di parcheggio, affermando che, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. (in materia di servitù), non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente a oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui. Vi deve però essere un fondo dominante: in base all’esame del titolo e a una verifica in concreto della situazione di fatto, la facoltà di parcheggio deve essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione. Il tutto ovviamente sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione.
Cassazione, sentenza 20 marzo 2024, n. 7470, sez. V – Imposta di registro – cessione totalitaria di quote societarie – esclusa riqualificazione nei termini di cessione d’azienda
Cassazione, sentenza 20 marzo 2024, n. 7495, sez. V – Imposta di registro – cessione totalitaria di partecipazione sociale – misura fissa – esclusa riqualificazione nei termini di cessione indiretta d’azienda
Cassazione, sentenza 16 aprile 2024, n. 10243, sez. V – Imposta di registro – cessione totalitaria di partecipazione sociale – misura fissa – preclusa riqualificazione nei termini di cessione indiretta di azienda
Con queste due sentenze la Cassazione conferma l’orientamento per cui la cessione totalitaria di una partecipazione sociale non può essere riqualificata, ai fini civilistici, ma soprattutto fiscali, come cessione d’azienda.
La cessione totalitaria di quote societarie va tassata con imposta fissa e non proporzionale, come nel caso di cessione di azienda. La prima è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sia sotto il profilo del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui ricavare una diversa volontà delle parti.
Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all’amministrazione finanziaria – in assenza di elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua “intrinseca natura” ed i suoi “effetti giuridici”, il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali.
Cassazione, ordinanza 4 marzo 2024, n. 5704, sez. II civile
Condominio: vendita di un immobile – oggetto di locazione – mancato versamento degli oneri condominiali – surrogazione del terzo acquirente – sussistenza
Chi diventa proprietario di un immobile condominiale e locato, diventa obbligato – nei confronti del condominio – al pagamento delle spese condominiali e – verso il conduttore e senza il suo consenso – locatore. In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita (come la donazione o cessione) di un immobile fatto oggetto di locazione determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., il subentro del terzo acquirente (o donatario o cessionario) nei diritti e nelle obbligazioni del venditore (o donante o cedente) che sia anche locatore senza necessità del consenso del conduttore, perciò anche il subentro nell’obbligo di pagamento delle quote condominiali del condominio di cui fa parte l’immobile locato.