Carissimi lettori, bentrovati.
Prima di tutto ci tengo a fare i miei più cari auguri a tutti i nonni, il nostro patrimonio più prezioso, sperando che abbiano festeggiato al meglio la loro festa il 2 ottobre.
Questo numero è dedicato all’antincendio in condominio.
Iniziamo col dire che, indipendentemente dal fatto che un condominio sia o meno soggetto a prescrizioni antincendio, ove sono presenti presidi, come gli estintori, questi sono soggetti a manutenzione semestrale, anche se posati in maniera del tutto autonoma, anche ove non necessari.
Riguardo agli obblighi di legge, i condomini sono soggetti a prescrizione antincendio in alcuni casi, riguardanti le attività “74” (produzione di calore), “75” (autorimesse) e “77” (altezza edificio), vediamo le situazioni più comuni.
Quando in condominio è presente un’autorimessa di dimensioni superiori ai 300 metri quadrati, identificata con l’attività numero 75, il condominio deve dotarsi di SCIA/Certificato Prevenzione Incendi. La dimensione tiene conto della superficie destinata al ricovero, alla sosta ed all’area di manovra, dunque di tutta l’autorimessa. Per le autorimesse cosiddette “sotto soglia” e cioè inferiori ai 300 metri quadrati, classificate come A1 e A2, sono comunque richiesti requisiti tecnici antincendio, tra cui: resistenza al fuoco delle strutture, compartimentazione, vie di esodo, ecc.
Un’altra area attenzionata dall’antincendio è quella nella centrale termica (attività 74); dove fa la differenza la potenza dell’impianto termico ed è soggetta ad obbligo di presentazione della SCIA Antincendio la caldaia con potenza superiore ai 116 kW. Una curiosità: per gli utenti allacciati al teleriscaldamento non è previsto l’obbligo di rispettare la normativa antincendio relativa al locale caldaia ed alle canne fumarie.
È inoltre obbligatoria la presentazione della SCIA antincendio in presenza di condomini con altezza superiore ai 24 metri (attività 77) e, con il Dm 25 del gennaio 2019, è stato introdotto un adempimento piuttosto rilevante, relativo agli stabili di altezza antincendio pari o superiore ai 12 metri.
Per i condomini soggetti a prescrizioni antincendio, la manutenzione obbligatoria per legge riguarda tutti i presidi esistenti. Fanno parte dell’impianto antincendio, infatti, una serie di dispositivi/presidi aventi funzione di identificare, segnalare, contenere ed estinguere un incendio, tra i quali abbiamo: estintori, idranti, porte tagliafuoco (REI), sistemi sprinkler (a spruzzo), impianti di rilevazione vari e così via.
Sappiamo che l’amministratore è il responsabile della manutenzione degli impianti comuni esistenti e pertanto grava su di lui anche la responsabilità degli adempimenti relativi alle pratiche ed ai presidi antincendio.
Nella speranza di avervi dato un’infarinatura utile sull’argomento, vi auguro un buon autunno e vi aspetto sul numero di Cose Nostre di novembre.
Antincendio in condominio
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