Una recente pronuncia della Corte dei conti (sentenza n. 289/2024), sezione giurisdizionale siciliana, ha chiarito che non tutta l’attività agricola è incompatibile per chi sia dipendente pubblico, ma soltanto quella svolta a carattere professionale, che richieda quindi un impegno continuativo non conciliabile con il principio di esclusività sancito dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego).
Tale lettura si presenta decisamente più flessibile rispetto a precedenti orientamenti della stessa Corte (per esempio, cfr. sentenza n. 15/2023 Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello), la quale, muovendo da un’impostazione più rigida, aveva affermato che l’esercizio di qualsiasi attività correlata al possesso ed utilizzo della partita iva doveva ritenersi preclusa. In altre parole, secondo questa interpretazione da parte dei giudici del principio di esclusività, per lo svolgimento di un’attività che pretenda di essere meramente occasionale non v’è bisogno alcuno di aprire la partita Iva, circostanza questa che manifesterebbe invece l’intenzione di dedicarsi alla suddetta attività in forma continuativa. Alla stessa conclusione era precedentemente pervenuta anche la Corte di Cassazione (cfr. n. 27420/2020), che, rispetto al tema delle attività incompatibili con l’impiego pubblico – ossia l’esercizio di attività commerciale, industriale e professionale – facendo riferimento, oltre che all’art. 53 del TUPI, anche al D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato), vietava lo svolgimento di attività che rivestissero carattere di professionalità e abitualità, distraendo dalla gestione della “cosa pubblica” delle risorse che dovevano invece essere totalmente dedicate ed impegnate nel perseguimento dei principi stabiliti dall’art. 97 della nostra Costituzione.
La più recente pronuncia citata in premessa, invece, considera in maniera più compiuta il rapporto che ci deve essere tra il principio di esclusività del pubblico impiego e la proprietà di un terreno agricolo/un fondo da parte di un dipendente pubblico, che richieda di essere lavorato e amministrato, senza tuttavia che tale attività venga esercitata in forma continuativa (talvolta la gestione viene anche affidata a terzi).
Di tal modo che, anche l’apertura della partita Iva per l’esercizio di attività agricola non professionale non può ritenersi vietata in assoluto.
“Al travaj a nobilita”
Attività agricola del dipendente pubblico: è consentita?
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