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martedì, Febbraio 18, 2025

    Tra sentenze e ordinanze della Cassazione

     

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    Per la prima puntata autunnale il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, alla nostra attenzione questioni trattate dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di cessione di quote, accettazione di eredità, fallimenti e vita condominiale.
    Buona lettura.

     

    CESSIONE QUOTE E CESSIONE AZIENDA – FISCALITA’
    Cassazione, sentenza 8 luglio 2024, n. 18660, sez. V
    Imposta di registro – Cessione intera partecipazione societaria – Esclusa riqualificazione in cessione d’azienda
    Ennesima sentenza della Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: “In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro.” (Ordinanza 25601 del 21/09/2021; la sentenza richiama  richiama anche Ordinanza 33368 del 30/11/2023, e Ordinanza 4798 del 22/02/2024). La cessione totalitaria delle quote di una società non può essere interpretata come cessione d’azienda e, dunque, scontare un’imposta diversa.

    SUCCESSIONI
    Cassazione, ordinanza, 3 giugno 2024, n. 15504, sez. III civile
    Successioni “Mortis causa” – Disposizioni Generali – Accettazione dell’eredità (pura e semplice) – Modi – Tacita – In genere.
    Qualsiasi atto, espresso o tacito (ossia che manifesti la volontà anche attraverso comportamenti concludenti), che evidenzi la volontà di accettare l’eredità, una volta compiuto, rende irrevocabile l’accettazione medesima; per la Corte di Cassazione tale assunto vale anche quando l’atto venga dichiarato giuridicamente inefficace. Con l’ordinanza in oggetto, la Corte si è trovata a giudicare in merito ad una opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto il quale aveva agito nella qualità di erede dell’ingiunto. Per la Corte, tale atto di accettazione tacita dell’eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l’accettazione dell’eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro e irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.

    FALLIMENTO
    Cassazione, sentenza, 3 luglio 2024, n. 18261, sez. I civile
    Dichiarazione di fallimento – Fusione societaria – Estinzione società incorporata

    La Corte conferma l’orientamento “successorio” in materia di fusione affermando, anche con questa recente sentenza, che, nell’ipotesi di operazione straordinaria di fusione ex art. 2504 e s. c.c., che estingue la società incorporata, si ha la successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la prima. La Corte, prendendo spunto da questo principio ormai consolidato, afferma che per il caso di insolvenza dell’incorporata, trova applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 10 L.Fall., che consente il fallimento della società incorporata entro i limiti temporali ivi previsti, con evidenti ricadute in capo all’incorporante.

    CONDOMINIO E COMUNIONE
    Cassazione, ordinanza, 23 maggio 2024, n. 14377, sez. II civile
    Comunione dei diritti reali – Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – Regolamento di condominio – Limiti (rispetto delle proprietà esclusive) regolamento di condominio – Divieti e limiti alle proprietà esclusive – Interpretazione estensiva – Esclusione – Fondamento – Fattispecie

    I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l’individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l’ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. Questa ordinanza, in maniera corretta, ad avviso di chi scrive, evidenzia come un regolamento di carattere pur contrattuale, debba essere interpretato in maniera rigorosa, sin anche restrittiva, nel caso in cui vada a disciplinare i gli aspetti delle proprietà individuali dei singoli condomini. Nella specie, come evidenziato dal redattore della massima, è stato escluso che dalla previsione nel regolamento condominiale del generale divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia alle parti comuni del condominio, potesse trarsi l’esistenza di una limitazione temporale allo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle singole porzioni di proprietà esclusiva. Un‘interpretazione estensiva avrebbe, di fatto, vietato ogni tipo di modifica alle unità immobiliari private.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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