Una particolare tipologia contrattuale non molto conosciuta, ma ampiamente utilizzata anche all’interno della P.A., è rappresentata dal contratto di sponsorizzazione. Si dica, innanzitutto, che trattasi di un contratto atipico, ossia non disciplinato da una normativa specifica, al quale pertanto viene applicata per analogia la disciplina generale sul contratto, rinvenibile nel codice civile (a seconda del fine che le parti intendono perseguire, faranno riferimento alle norme relative al tipo di contratto più affine, per esempio, la vendita, la locazione o il mandato). Si tratta, inoltre, di un contratto oneroso e a prestazioni corrispettive: il soggetto sponsorizzato (sponsee) si obbliga, in cambio di un corrispettivo, che può essere in denaro o consistere nella fornitura di beni e servizi / realizzazione di lavori pubblici, ad associare alla propria attività il nome o il logo di altro soggetto (sponsor), contribuendo così a divulgarne l’immagine. L’onerosità del contratto distingue la sponsorizzazione dalla donazione, che rappresenta invece una forma di erogazione liberale, svincolata da obblighi di promozione dello sponsor.
Con specifico riferimento all’amministrazione pubblica, in base alla funzione rivestita dal soggetto pubblico interessato, si potrà avere una sponsorizzazione attiva (dove l’Ente, in veste di sponsor, finanzia e promuove l’attività di un soggetto terzo) o passiva (dove l’Amministrazione è il soggetto sponsorizzato e riceve un finanziamento indiretto da un soggetto terzo privato). Ciò che accomuna le due tipologie è il perseguimento della finalità pubblica.
Le sponsorizzazioni attive si sono notevolmente ridotte negli ultimi anni, a causa soprattutto del “divieto di spese per sponsorizzazioni” finalizzato ad ottenere il contenimento della spesa pubblica.
Per converso, sono invece frequenti le sponsorizzazioni passive; con riguardo a queste ultime, il corrispettivo versato dallo sponsor in favore dell’Amministrazione può consistere sia in un finanziamento in denaro, sia nella realizzazione di opere pubbliche o nella fornitura di beni e servizi (a tal proposito, si distinguono quindi le sponsorizzazioni di “puro finanziamento” da quelle cd. “tecniche”; una terza tipologia, la “sponsorizzazione mista”, prevede invece la combinazione delle due tipologie anzidette).
Nella sponsorizzazione “pura”, il finanziamento ricevuto dall’Amministrazione Pubblica si tradurrà in un ricavo, mentre in quella “tecnica”, ove il corrispettivo viene pagato in opere, beni o servizi, l’Ente conseguirà un risparmio di spesa.
“Fé atension se a-lè na sponsorisassion o na donassion, neh!”
I contratti di sponsorizzazione nella Pubblica Amministrazione
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