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martedì, Marzo 25, 2025

    Costruire un campo da padel

    Per il primo articolo del nuovo anno il nostro notaio, il Dottor Gabriele Naddeo, ha deciso di porre alla nostra attenzione una sentenza e due ordinanze della Suprema Corte di Cassazione. La sentenza delucida come ci si debba comportare se si ha in animo di realizzare un campo da padel, sia ex novo o convertendo un campo da tennis. Per quanto concerne le due ordinanze, nella prima vengono chiariti punti relativi alla rendita vitalizia e nella seconda l’obiettivo viene centrato sui diritti di prelazione e riscatto nel mondo agrario. Buona lettura.

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    Edilizia ed urbanistica

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    Cassazione, sentenza 6 marzo 2024, n. 11999, sez. III penale
    Edilizia – disciplina urbanistica: realizzazione di campo da “padel” – necessità del permesso di costruire – sussistenza – ragioni
    Per la Corte di Cassazione la realizzazione di un campo da “padel”, così come la riconversione in esso di un campo da tennis, costituisce “nuova costruzione”. Ai fini della sua realizzazione, dunque, è necessario il previo rilascio del permesso di costruire, trattandosi di intervento edilizio che comporta una trasformazione significativa e permanente del territorio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la realizzazione dei campi da “padel”, diversamente da quella dei campi da calcio e da tennis, per la quale è sufficiente un mero movimento terra che non muta le originarie caratteristiche di permeabilità del suolo, necessita della posa in opera di un massetto di cemento sul quale allocare il tappeto in fibra sintetica e le barriere in vetro temperato).

    Rendita vitalizia

    Cassazione, ordinanza 26 marzo 2024, n. 8116, Sez. III civile
    Rendita vitalizia (contratto di) – in genere (nozione, caratteri, distinzioni): alea – nozione – equivalenza del rischio – necessità – accertamento – criteri – mancanza dell’equivalenza – conseguenze – fattispecie

    Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione torna sul solco già tracciato in precedenza con altri provvedimenti in merito alla cosiddetta “equivalenza del rischio“: in altri termini, in tutti i casi di rendita vitalizia e, aggiungo io, di mantenimento, pur non potendosi conoscere l’entità della prestazione da eseguire da parte dei soggetti che dovranno versare la rendita, ovvero mantenere il beneficiario, la prestazione da eseguirsi da parte di costoro dovrà avere – secondo i criteri di cui più avanti – un valore approssimativamente vicino a quanto versato dal beneficiario. In tema di accertamento dell’alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della “equivalenza del rischio”, cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante un’uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell’entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario; ne consegue che l’alea deve ritenersi mancante e, per l’effetto, nullo il contratto se, per l’età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite.

    Prelazione agraria

    Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9570, sez. III civile
    Contratti agrari – diritto di prelazione e di riscatto – in genere: Concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario – Soluzione del conflitto ad opera del giudice – Insussistenza negli aspiranti dei titoli preferenziali ex art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 – Criteri di scelta del contraente – Individuazione – C.d. libertà contrattuale – Esclusione – Maggiore o minore attitudine a concretare la finalità delle norme – Necessità – Fondamento
    Per la Corte di Cassazione, in caso di più aventi diritto alla prelazione, va preferito chi – maggiormente – potrebbe realizzare l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico: per la Corte non vige né il principio di precedenza (ossia chi esercita il diritto per primo vince), né la possibilità per il venditore di scegliere chi preferire. Tutto questo vale, per la Corte, se nessuno degli aspiranti gode dei titoli preferenziali riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001. Il giudice, pertanto, deve accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri in base alla maggiore o minore attitudine a realizzare l’obiettivo per il quale la prelazione è stabilita, ossia l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, prescindendo dalla priorità temporale dell’iniziativa dell’uno o dell’altro, e senza che possa trovare applicazione il criterio della libera scelta da parte del venditore, atteso che la norma citata non ha rivoluzionato i criteri già contenuti nell’art. 8 della l. n. 590 del 1965 e nell’art. 7 della l. n. 817 del 1971, ma ne ha introdotti altri, più moderni, lasciando immutati gli obiettivi del sistema della prelazione e del riscatto agrario.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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