Carissimi lettori, benvenuti a questo nuovo numero di Cose Nostre.
Una volta, si tendeva ad assolvere direttamente, a turno o insieme, alle varie necessità in condominio, dalla pulizia al cambio lampadine, al taglio erba e così via. Oggi nei grandi condomini tutto viene affidato a fornitori esterni; mentre nei condomini di piccole dimensioni talvolta si prova a gestire alcuni servizi “alla buona”; ma questa modalità crea non pochi problemi e rischi.
Facciamo alcuni esempi…
Talvolta i condomini vogliono risparmiare sul servizio di pulizie e dunque, anziché incaricare un’impresa, decidono di provvedere direttamente al servizio. Secondo gli artt. 1117 e 1118 del codice civile, le parti comuni sono di proprietà dei singoli condomini in maniera proporzionale al valore delle proprie unità. Sappiamo poi che l’assemblea ha il diritto di scegliere/deliberare di gestire direttamente le pulizie senza affidare l’incarico ad una impresa esterna. Questo significa che i condomini hanno diritto di scegliere di fare le pulizie direttamente ed, in linea di massima, questa soluzione funziona se la decisione viene presa all’unanimità, se vengono rispettati i turni e gli standard di igiene. Talvolta si inizia con le migliori intenzioni; ma poi, o per un cambio di proprietà o locazione o semplicemente perché cambiano le condizioni di salute o i rapporti tra vicini, nascono i problemi. Nessuno, infatti può imporre a un condomino o un affittuario di provvedere direttamente a fare le pulizie. Cosa fare in questi casi? Bisogna riportare il tema in assemblea, chiedere all’amministratore di reperire preventivi e/o magari procurarsi direttamente qualche preventivo di imprese di pulizia di propria fiducia e deliberare l’affidamento dell’incarico ad una ditta in regola.
E per le altre attività?
Sicuramente sono vietate le manutenzioni alle “macchine”, sia che si tratti di ascensori che di cancelli motorizzati o degli impianti condominiali.
Sulle manutenzioni ordinarie, alle volte sorge il dubbio che si possa provvedere direttamente o meno. L’amministratore in condominio rappresenta il datore di lavoro di chi vi presta servizio ed è tenuto a far sì che vengano rispettate le norme stabilite dal D.Lgs. 81/08. Questo significa che non può autorizzare i condomini a svolgere attività di sostituzione lampadine o altre attività che possano sottoporli a rischi. Si pensi, ad esempio, ad un condomino che salga sulla scala per cambiare la lampadina; questa operazione può sembrare attività di ordinaria gestione; ma in realtà sottopone il condomino a rischio caduta, lesioni da scossa ed altri rischi di cui poi il condominio intero dovrebbe rispondere. Se poi dovessero esserci problemi dopo la sostituzione, lo stesso condomino potrebbe essere accusato di aver cagionato danni all’impianto elettrico e dover pure risarcire il condominio.
In linea di massima la soluzione più saggia è quindi quella di avere la massima cura della cosa comune, delegando pulizie e manutenzioni varie a ditte con i corretti requisiti tecnico professionali.
“Alla buona” non funziona
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