Con la Legge Gelli-Bianco, n. 24/2017, è stata attuata un’ambiziosa riforma del sistema sanitario italiano, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza delle cure, ridurre il contenzioso relativamente a tale ambito e, al contempo, garantire una maggiore tutela per i pazienti.
In particolare, l’art. 10 comma 6 della stessa legge introduce l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché per gli esercenti le professioni sanitarie.
Il decreto attuativo n. 232 del 15 dicembre 2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, disciplina le modalità di copertura del rischio da responsabilità civile sanitaria, stabilendo i requisiti minimi tanto delle polizze assicurative (sia delle strutture sanitarie che dei professionisti) quanto delle “altre misure analoghe di copertura del rischio”. In questa seconda ipotesi, la struttura sanitaria può scegliere, in alternativa alla copertura assicurativa, di assumere il rischio a proprio carico, motivando adeguatamente tale decisione attraverso apposita delibera.
In tal caso, devono essere predisposti dalla struttura un Fondo Rischi e un Fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati; il primo è un fondo a copertura dei rischi che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura, mentre la seconda tipologia attiene alle risorse che vengono convogliate per le richieste di risarcimento derivanti da sinistri denunciati e non ancora pagati.
Le disposizioni del decreto regolano dettagliatamente i massimali di copertura, che vengono individuati in base ai livelli di rischio correlati alla complessità degli interventi medici. Ciò consente sia agli operatori sanitari che alle strutture di appartenenza di operare con un certo grado di tranquillità.
L’introduzione del decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco rappresenta un punto di svolta per quanto riguarda le polizze assicurative obbligatorie in ambito sanitario e contribuisce ad innalzare gli standard minimi di sicurezza e qualità delle cure, garantendo una maggiore protezione sia per i professionisti che per i pazienti, oltre che un’efficace tutela per i terzi danneggiati.
Le compagnie assicurative, peraltro, sono chiamate ad adeguare i contratti di assicurazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo (ossia entro il 16 marzo 2026), mentre per le polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, se non liberamente rinegoziabili dalle parti, è prevista la vigenza fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Entro lo stesso termine, le strutture sanitarie sono tenute ad adeguare le proprie misure organizzative e finanziarie per conformarsi alle disposizioni normative in esame.
“A venta adeguese”
Obbligo di assicurazione in ambito sanitario
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