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lunedì, Marzo 17, 2025

    Tra plusvalenze e successioni

    In genere le plusvalenze hanno a che fare col mondo del calcio, ma questa volta il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, ci mostra come l’argomento attenga al mondo immobiliare. Da leggere con molta attenzione anche gli altri due argomenti che il dottor Naddeo pone alla nostra attenzione questo mese, relativamente alla vita in condominio e alla successione.

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    Plusvalenza immobiliare
    Cassazione, ordinanza 2 maggio 2024, n. 11800, sez. V
    Plusvalenza – Cessione terreno con edificio da demolire e ricostruire – Esclusione
    In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Per la Corte, pertanto, ai fini della plusvalenza, conta il fatto che il terreno sia effettivamente “nudo” e non rileva che l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica. Va tassato, in altri termini, il bene e non l’attività: su questo vengono richiamate anche: Cass. sez. VI-V, 23.1.2018, n. 1674 e Cass. sez. V, 9.7.2014, n. 15629). L’ordinanza va oltre e valuta anche la fattispecie di vendita di un terreno edificato, che presenti però un’ulteriore potenzialità edificatoria. In merito a ciò richiama una sua precedente pronuncia che statuisce: “in tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un “tertium genus”, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all’Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni”, Cass. sez. V, 21.2.2019, n. 5088″ (cfr. Cass., V, n. 30346/2023).

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    Comunione e condominio
    Cassazione, ordinanza, 31 luglio 2024, n. 21483, sez. II civile
    Attività commerciale – Canna fumaria – Conduttore – Destinazione parti comuni
    L’attività imprenditoriale e commerciale in condominio non possono essere arbitrariamente ostacolate dai condomini, ma devono esserci ragioni obiettive, quali la tutela del  decoro del fabbricato ovvero dell’utilizzo delle cose comuni da parte degli altri comproprietari. Questa recente ordinanza si esperimento in merito all’installazione di una canna fumaria affermando che io conduttore di un’unità immobiliare in condominio ha il diritto di installare una canna fumaria per l’esercizio di un’attività commerciale, purché non alteri la destinazione delle parti comuni e non pregiudichi il pari uso da parte degli altri condomini; il condominio non può ostacolare questo diritto rifiutando la consegna delle chiavi per l’accesso alle aree comuni necessarie per l’installazione.

    Successione – divisione ereditaria
    Cassazione, sentenza, 13 settembre 2024, n. 24655, sez. II civile Conto corrente cointestato – Divisione ereditaria
    La presunzione di appartenenza al 50% delle giacenze su un conto cointestato può essere superata solo mediante prova contraria, mancando tale riscontro, le somme trasferite sul conto personale di uno dei contitolari non possono essere ascritte alla massa ereditaria del de cuius. Con questa sentenza la Corte esprime un principio logico, ben noto nell’ambito fiscale proprio delle denunce di successione, ossia che i denari presenti in un conto cointestato tra il defunto ed altro soggetto, si presume entrino a far parte della successione solo per la metà; la Corte, tuttavia, esprime il naturale sviluppo – anch’esso logico – del ragionamento, affermando che la presunzione può essere superata da una prova contraria: si pensi ad un estratto conto da cui risulti che il conto è stato foraggiato da bonifici provenienti esclusivamente da un conto intestato al solo de cuius.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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