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domenica, Maggio 25, 2025

    Danno biologico terminale: quando spetta agli eredi?

    Avvocato Simone TapperoTraendo le mosse da un giudizio nel quale gli eredi avevano chiesto il riconoscimento del danno biologico terminale per la perdita di un loro parente deceduto a seguito di grave incidente sul lavoro, vediamo quali sono i presupposti di legge, rinvenibili in una recente pronuncia della Suprema Corte, affinché sussista il diritto al risarcimento del danno in esame. Innanzitutto, per danno biologico terminale s’intende il danno non patrimoniale riconoscibile alla vittima nel lasso temporale intercorso tra la lesione subita e la morte (gli eredi hanno diritto a richiedere il risarcimento di tale danno iure hereditatis).
    Nel caso di specie, il lavoratore che aveva subito l’incidente, nonostante il pronto intervento dei sanitari, era poi spirato nella stessa giornata, a poche ore di distanza dall’evento.
    Ebbene, la Corte di Appello, disattendendo la pronuncia emessa dal Giudice di prime cure e riformandone la sentenza, ha ritenuto non sussistente il danno biologico terminale, in quanto tale tipologia di danno trasmissibile agli eredi richiede sempre la prova dello stato di lucidità nella breve frazione temporale di sopravvivenza del parente deceduto (lucidità che non è invece necessaria per il riconoscimento di altre tipologie di danno, che richiedono unicamente la persistenza in vita della vittima per un certo lasso di tempo).
    In punto legittimità, la Corte di Cassazione ha confermato l’interpretazione resa dalla Corte di Appello, stabilendo il seguente principio di diritto: “Il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico “terminale”, ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta; e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida; …il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell’invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (Cass., sez. lav., n. 34987 del 28/11/2022).
    Alla luce di tale pronuncia, ricaviamo che il riconoscimento del danno in esame avviene soltanto nei casi in cui la vittima deceduta abbia avuto una “agonia cosciente”.

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    “Nen penseie, ma savei…”

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