Unitamente agli auguri di vivere una Pasqua serena, il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, questo mese ci invita a prendere visione di due sentenze e di un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione di notevole rilevanza: servitù e obbligazioni sono un ginepraio, meglio prestare grandissima attenzione.
Imposta registro – servitù
Cassazione, sentenza 2 settembre 2024, n. 23489, sez. V
Imposta di registro – Atti costitutivi di servitù su terreni agricoli – Esclusa aliquota del 15%
Non può essere condivisa la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate secondo cui agli atti costitutivi di servitù sui terreni agricoli si applica l’imposta di registro nella misura del 15%, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato i termini “costituzione” e “trasferimento” in ragione della natura giuridica degli atti negoziali che le parti hanno posto in essere, sicché il termine “trasferimento” non può essere concepito in un’accezione più ampia. La Corte – per l’ennesima volta – chiarisce l’importanza del lessico giuridico, affermando l’importanza del l’interpretazione letterale, senza far ricorso – quando non è necessario – a quella sistematica ovvero analogica. Da qui, la sentenza in commento ribadisce che i diritti oggetto di tassazione al 15% sono la proprietà ovvero diritti immobiliari minori che, però, attribuiscano diritti sul terreno del disponente, e non invece quelli – come la servitù – che determinano solo una limitazione del suo diritto di proprietà a favore del terreno dominante. La Corte, che richiama una precedente sentenza (n. 16495 del 2003), afferma che il termine trasferimento contenuto nell’art. 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare gli atti che prevedono il passaggio della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma (ndr. una mera) compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante). (così v. Cass., Sez. T, 5 settembre 2019, n. 22201, Cass., Sez. T, 5 settembre 2019, n. 22200, Cass., Sez. T, 5 settembre 2019, n. 22198 e Cass., Sez. T, 5 settembre 2019, n. 22199, cit.).
Cassazione, ordinanza, 20 settembre 2024, n. 25270, sez. II civile
Servitù- prediali – costituzione del diritto – delle servitù volontarie – costituzione non negoziale – per usucapione servitù di passaggio – sentiero formatosi per il calpestio – idoneità.
Il diritto di servitù si può acquistare, tra gli altri modi, anche a titolo “originario“ per mezzo dell’usucapione: a tal fine, devono ricorrere alcuni requisiti tra cui, ad esempio, quello dell’esistenza di opere o situazioni evidenti grazie alle quali si possa dimostrare lo stato di fatto corrispondente all’esercizio della servitù. Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha precisato che tali requisiti possono esistere non necessariamente attraverso l’opera dell’uomo ed ha, di conseguenza, affermato che ai fini del requisito dell’apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l’acquisto della servitù di passaggio per usucapione, è sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.
Cassazione, sentenza, 16 settembre 2024, n. 24819, sez. II civile
Obbligazioni in genere – obbligazioni alternative – in genere nozione – obbligazioni facoltative – distinzione.
Non necessariamente, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto, una delle parti è obbligata ad eseguire univocamente una prestazione: il codice civile prevede, infatti, delle figure giuridiche in virtù delle quali un soggetto possa liberarsi dalla propria obbligazione attraverso l’esecuzione di più prestazioni, alternativamente tra loro. A volte vi è una prestazione principale che può essere sostituita da una secondaria, a volte vi sono due prestazioni principali che possono essere alternativamente eseguite per estinguere l’obbligazione. Con questa sentenza, la Corte di Cassazione evidenzia un principio, che in realtà risulta evidente dalla lettura del Codice Civile, e pone ulteriormente chiarezza sulla differenza tra le due fattispecie di obbligazione alternativa ed obbligazione facoltativa: la prima presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte; l’obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall’origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l’oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l’adempimento della prestazione principale.