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venerdì, Giugno 20, 2025

    Proprietà e rapporti di vicinato

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    Questo mese il nostro notaio, il Dottor Gabriele Naddeo, pone alla nostra attenzione alcune ordinanze e alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione. La prima ordinanza si addentra, affronta e chiarisce questioni legate ai rapporti tra proprietà e vicinato. Buona lettura.

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    Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile
    Proprietà – limitazioni legali della proprietà – rapporti di vicinato – muro – muro di cinta – in genere: requisiti essenziali – fondi a dislivello – dislivello naturale – muro delimitante il fondo, con funzione anche di sostegno e contenimento del declivio naturale – costruzione – configurabilità – esclusione – ragioni.
    La Corte di Cassazione con questa ordinanza precisa che in materia di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore. La natura intrinseca del muro di contenimento lo esclude dalla definizione e qualificazione di costruzione, indipendentemente da qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; ciò anche se una faccia non si presenti come isolata e l’altezza possa superare i tre metri, qualora tale sia l’altezza del terrapieno o della scarpata. In tali casi, pertanto, secondo la Corte di Cassazione non si è soggetti alla normativa propria delle distanze legali.

    Cassazione, sentenza, 4 novembre 2024, n. 28259, sez. II civile
    Buona fede – interpretazione letterale – volontà delle parti
    La sentenza in commento della Corte di Cassazione esprime e, soprattutto, ribadisce un principio ben chiaro del Codice Civile in tema di interpretazione del contratto. Secondo la norma di riferimento, infatti, un contratto deve essere interpretato utilizzando più criteri: quello letterale, della finalità del contratto, della buona fede, del comportamento delle parti e altri. Pur riconoscendo la Corte all’elemento letterale, cioè il senso letterale delle parole, il ruolo centrale per comprendere la reale volontà delle parti, conferma che esso deve essere considerato alla luce degli ulteriori criteri ermeneutici, tra cui l’interpretazione funzionale (rivolta alla causa concreta del contratto e allo scopo pratico delle parti) e l’interpretazione secondo la buona fede.

    Servitù
    Cassazione, ordinanza, 7 novembre 2024, n. 28675, sez. II civile Estinzione delle servitù – Prescrizione – usucapione
    Non è configurabile nell’ordinamento giuridico la possibilità di usucapire la libertà di un immobile da pesi che lo gravino (cd. usucapio libertatis). L’unica modalità di estinzione per non uso dei diritti reali parziari gravanti su un immobile è la prescrizione, secondo la disciplina dell’art. 1073 c.c., la quale richiede l’inerzia del titolare protratta per venti anni.

    Condominio
    Cassazione, ordinanza, 29 novembre 2024, n. 30713, sez. II civile
    Lastrico solare – onere della prova – parti comuni – presunzione di condominialità
    La presunzione di condominialità del lastrico solare deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l’onere di fornire la prova di tale diritto.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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