10Cosa si intende per firma digitale in base al nostro ordinamento (D. Lgs. n. 82/2005, cd. CAD) ?
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata che si basa su un sistema di chiavi crittografiche asimmetriche (una privata per il firmatario, una pubblica per il destinatario) e su un certificato qualificato rilasciato da un’autorità accreditata. Questo sistema garantisce che il documento firmato sia autentico, integro e non modificabile. Un documento informatico firmato digitalmente ha piena validità legale e soddisfa il requisito della forma scritta, secondo quanto stabilito dall’articolo 2702 del Codice Civile, rubricato “Efficacia della scrittura privata” (La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta). Inoltre, se firmato con una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, il documento ha lo stesso valore di una scrittura privata; se firmato con una firma elettronica semplice, il valore probatorio dipende dal contesto e dalle caratteristiche di sicurezza adottate. La firma elettronica qualificata offre un livello di sicurezza maggiore perché è in grado di identificare il firmatario in modo univoco e garantire l’integrità del documento. Per essere valida, deve essere collegata univocamente al firmatario, permettere l’identificazione certa dell’utente e garantire che il documento non sia stato modificato dopo la firma. Il certificato qualificato deve essere rilasciato da un QTSP (Qualified Trust Service Provider) accreditato.
Avendo lo stesso valore della firma autografa, qualora venisse contestata, l’onere della prova spetterebbe a chi la disconosce (ossia, sarà la parte che sostiene che la firma non è valida a doverlo dimostrare).
A livello europeo, la normativa di riferimento è il cd. Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014), avente l’obiettivo di armonizzare le firme elettroniche in tutti i paesi membri dell’Unione Europea. La firma elettronica assume così lo stesso valore legale in tutta l’UE, eliminando le barriere tra i vari stati.
A mero titolo conoscitivo, si sottolinea che l’Italia è stato il primo paese ad attribuire piena validità giuridica ai documenti digitali, atteso che, già con la Legge n. 59/1997, all’art. 15 veniva stabilito che: “Gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
“La strà a-l’è tracià”
Il codice CAD e la firma digitale
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