
Carissimi lettori, buongiorno e bentrovati.
Questo numero è dedicato alle quote relative all’installazione, manutenzione e riparazione dell’antenna.
L’articolo 21 della Costituzione italiana tutela la libertà di informazione e sancisce il diritto all’accesso ai servizi televisivi, pertanto, sia in ambito privato che in ambito condominiale, le antenne possono essere installate. Questo diritto riguarda sia gli impianti terrestri che satellitari ed è disciplinato da regolamenti urbanistici e paesaggistici.
La Legge Maccanico (249/1997) impone ai nuovi edifici di essere dotati di antenna. In questo caso, con l’acquisto dell’immobile, si acquisisce il Regolamento Condominiale che, tra le varie dotazioni comuni, elenca l’antenna prevista dal costruttore. Ne consegue che i condomini, utilizzatori e non, debbano sostenere successivamente le spese di manutenzione ed eventuale riparazione.
La legge di cui sopra si rafforza poi con il D.Lgs. 259/2003 che garantisce il diritto all’antenna singola; per poi fare un passetto indietro con il decreto 22/1/2013 disposto per cercare di ridurre il proliferare selvaggio delle antenne quasi ovunque. Ricorderete infatti i periodi in cui quasi su tutti i balconi si vedevano antenne.
Ma cosa succede se un condominio decide di dotarsi di una nuova antenna o parabola? Ci si può rifiutare di pagare la propria quota? Secondo la recente sentenza del Tribunale di Salerno n. 3360/2025, il condomino che non intenda utilizzare la nuova antenna centralizzata, ha la facoltà di non partecipare alla spesa iniziale. Una volta posata l’antenna, la stessa sentenza chiarisce che il condomino, pur non partecipando alla spesa iniziale, deve poi partecipare alle spese successive di manutenzione e riparazione.
Per dissociarsi dalla spesa, bisogna formalizzare ufficialmente e tempestivamente la propria volontà di opporvisi, preferibilmente facendola verbalizzare durante l’assemblea di delibera dell’innovazione.
Ovviamente un condominio composto da più scale e dotato di più antenne, ripartirà la spesa di ciascuna antenna sui condomini che serve. Questo indipendentemente dal fatto che poi tali condomini utilizzino o meno il servizio.
Detto questo, ricordiamo che l’assemblea è sovrana e pertanto può deliberare l’esenzione della spesa per uno o più condomini. Tale delibera, andando a modificare i criteri di riparto previsti per legge o da Regolamento di condominio, deve essere adottata all’unanimità dei condomini e cioè con la totalità dei millesimi.
Si conclude qui questo numero dedicato ad uno dei quesiti recenti ricorrenti in condominio. Vi ringrazio per il tempo che avete dedicato alla lettura di questo articolo e vi aspetto sul prossimo numero di Cose Nostre.
Cinthia Aonso







