
Il Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche (in particolare quelle introdotte dal Decreto Legislativo n. 97 /2016), anche conosciuto come “Codice della Trasparenza”, disciplina gli obblighi di pubblicitĆ , trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in Italia ed introduce, inoltre, il concetto di accesso civico generalizzato.
Lāarticolo 1, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 stabilisce espressamente che: āLa trasparenza ĆØ intesa come accessibilitĆ totale delle informazioni concernenti lāorganizzazione e lāattivitĆ delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sullāutilizzo delle risorse pubblicheā. Si afferma cosƬ un diritto alla conoscenza totale di quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate e per le quali viene creato il nuovo istituto dellāaccesso civico. Il fine perseguito dalla normativa in esame ĆØ evidentemente quello di arginare i fenomeni di corruzione nella gestione della “cosa pubblica”.
L’esercizio del diritto di accesso civico, insieme alla pubblicitĆ relativa all’attivitĆ pubblica, consentono a qualsiasi consociato un controllo dal basso sulle informazioni della Pubblica Amministrazione. Per tale ragione il decreto impone che le informazioni siano fruibili con la maggiore semplicitĆ e chiarezza possibile, perchĆ© esse non sono necessariamente rivolte agli addetti ai lavori, bensƬ a tutti i cittadini che, non avendo competenze specifiche in materia, vogliano avere accesso alle informazioni direttamente dalla lettura di un qualsivoglia atto amministrativo pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” di un determinato Ente Pubblico.
L’obbligo di pubblicazione delle informazioni incontra quale unico limite il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, dal momento che deve essere operato un bilanciamento, in base ai principi di necessitĆ e proporzionalitĆ , tra il diritto alla riservatezza e la trasparenza, che sono entrambi tutelati e garantiti dal diritto europeo e dalla nostra Costituzione.
Pertanto, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere alla pubblicazione di informazioni contenenti dati personali sui propri siti istituzionali, devono verificare, caso per caso, che vi sia un obbligo di pubblicazione e, una volta appurata lāesistenza di tale obbligo, devono ancora accertare se ricorrano o meno i presupposti per lāoscuramento di determinate informazioni. Non a caso, il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di individuare un quadro cardine e unitario di garanzie volto ad indicare apposite cautele in ordine alle ipotesi di diffusione di dati personali tramite la pubblicazione nei siti istituzionali, ha adottato le āLinee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalitĆ di pubblicitĆ e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligatiā.
“A venta bilancĆ© ij-interes public e privĆ ”
Normativa sulla trasparenza: di cosa si tratta?
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