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venerdì, Gennaio 23, 2026

    Separazione delle carriere e nuovo Csm

    Avvocato Simone TapperoQuestione molto discussa nell’ultimo periodo è quella di cui accenniamo oggi, per fornire qualche elemento di riflessione in più, senza alcuna intenzione né pretesa di dare risposte.
    In data 13 giugno 2024, il Ministro della giustizia Nordio ha presentato alla Camera un disegno di legge volto a modificare il Titolo IV della Costituzione, prevedendo la separazione delle carriere dei magistrati e la creazione di un doppio Consiglio superiore della magistratura, uno della magistratura requirente (ossia dei Pubblici Ministeri = magistrati che devono esercitare l’azione penale e sostenere l’accusa in giudizio) e uno di quella giudicante (ossia dei Giudici = magistrati che devono pronunciare le sentenze).
    Da sempre la carriera dei magistrati è unica e il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante (e viceversa) è sostanzialmente possibile, a seguito della riforma Cartabia, solo una volta entro 10 anni dalla prima assegnazione. Qualora la riforma venisse approvata, i magistrati non entrerebbero più di ruolo mediante lo stesso concorso, potendo poi passare da una funzione all’altra, ma dovrebbero scegliere sin dal principio a quale carriera dedicarsi, senza possibilità di migrare.
    La proposta di legge, invero, modifica l’articolo 104 della Costituzione e stabilisce che la magistratura è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
    La riforma prevede due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, con novità anche riguardo alla composizione degli stessi, su cui non ci dilungheremo in questa sede.
    La giurisdizione disciplinare viene affidata ad un’Alta Corte, composta da 15 giudici, che si configura come un tribunale speciale previsto solo per la magistratura ordinaria. È prevista la possibilità di impugnare le decisioni dell’Alta Corte dinnanzi alla stessa Corte in diversa composizione. La riforma, quindi, sottrae al Csm la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari.
    In ragione del fatto che si tratta di una riforma costituzionale è necessaria una doppia lettura in entrambi i rami del Parlamento, con un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi. Se in seconda lettura il provvedimento non ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi, entro tre mesi potrà essere sottoposto a referendum.
    Inutile dire che la questione della separazione delle carriere è profondamente divisiva: i principali oppositori della riforma temono un assoggettamento del magistrato requirente (pubblico ministero) al potere esecutivo e, quindi, alla Politica. Di contro, i sostenitori della riforma ritengono che questa sia l’unica strada per garantire la terzietà ed imparzialità previste dalla Costituzione del magistrato giudicante (giudice).
    Queicadun a dirìa: “Tut a cambia perché tut a resta esatament me ch’a-l’é”

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