Per l’ultimo numero di questo 2025 ci vengono sottoposte tre sentenze della Corte di Cassazione in tema di notariato e questioni relative alle successioni.
Oltre agli auguri, prendetevi un po’ di tempo per leggere con attenzione quanto sopra. Ne vale la pena.
NOTARIATO
Cassazione, sentenza, 25 ottobre 2024, n. 27709, sez. II civile
NOTARIATO – ATTO PUBBLICO NOTARILE – IN GENERE Stipula atti di alienazione a titolo oneroso o gratuito – Provenienza del bene da acquisto a titolo originario – Notaio – Assenza di visure e omesso avviso all’acquirente – Responsabilità disciplinare – Sussistenza.
Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio che proceda alla stipula di atti di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, senza eseguire le visure ipotecarie e catastali, ancorché nell’atto si assuma la provenienza del bene in capo all’alienante da un acquisto a titolo originario (privo di accertamento giudiziale), e che ometta altresì di dare avviso all’acquirente del potenziale pericolo sotteso all’acquisto.
SUCCESSIONI
Cassazione, sentenza, 6 dicembre 2024, n. 31310, Sez. Unite civ. Accettazione dell’eredità – minore
Deve essere riconosciuta al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall’inventario, e conseguentemente va negata la facoltà di una valida rinuncia successiva. Il negozio di accettazione dell’eredità è irretrattabile. In applicazione di tale regola deve escludersi che, ad accettazione dell’eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, come se la dichiarazione di accettazione beneficiata del suo legale rappresentante non fosse mai stata resa, in base ad una non consentita equiparazione tra la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall’inventario e l’accettazione pura e semplice fatta dal legale rappresentante del minore.
Cassazione, sentenza, 7 gennaio 2025, n. 210, sez. II civile
DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – IN GENERE Transazione divisoria – Differenza con la divisione transattiva – Obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti – Efficacia novativa – Incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo – Conseguenze in punto di accertamento del carattere novativo.
La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l’obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo; ne consegue che, salva un’espressa manifestazione di volontà conservativa, l’accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell’intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI
Cassazione, sentenza, 6 marzo 2025, n. 5968, Sez. Unite civili Mutuo – Somma mutuata – Titolo esecutivo
Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.







