Sentenze della Corte di Cassazione per cominciare il 2026. Due di queste hanno a che fare con le successioni, tema quanto mai da considerare.
NOTARIATO
Cassazione, sentenza, 25 ottobre 2024, n. 27709, sez. II civile
NOTARIATO – ATTO PUBBLICO NOTARILE – IN GENERE: Stipula atti di alienazione a titolo oneroso o gratuito – Provenienza del bene da acquisto a titolo originario – Notaio – Assenza di visure e omesso avviso all’acquirente – Responsabilità disciplinare – Sussistenza.
Si può acquistare un bene che il venditore dichiara di aver usucapito? La risposta è positiva, ma se non c’è stata una sentenza che abbia confermato l’intervenuta usucapione, un eventuale proprietario potrebbe contestare la bontà dell’acquisto e farlo decadere. Il Notaio, pertanto, al momento del rogito (o anche prima) dovrà avvisare l’acquirente del potenziale pericolo. Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio che proceda alla stipula di atti di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, senza eseguire le visure ipotecarie e catastali, ancorché nell’atto si assuma la provenienza del bene in capo all’alienante da un acquisto a titolo originario (privo di accertamento giudiziale), e che ometta altresì di dare avviso all’acquirente del potenziale pericolo sotteso all’acquisto.
SUCCESSIONI
Cassazione, sentenza, 6 dicembre 2024, n. 31310, Sez. Unite civ. Accettazione dell’eredità – minore
Una volta che si procede ad accettare l’eredità, non si può più tornare indietro: questa regola vale anche per il minore e, in generale, per tutte le accettazioni con beneficio di inventario. La Cassazione conferma che deve essere riconosciuta al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall’inventario, e conseguentemente va negata la facoltà di una valida rinuncia successiva. Il negozio di accettazione dell’eredità è irretrattabile. In applicazione di tale regola deve escludersi che, ad accettazione dell’eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, come se la dichiarazione di accettazione beneficiata del suo legale rappresentante non fosse mai stata resa, in base ad una non consentita equiparazione tra la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall’inventario e l’accettazione pura e semplice fatta dal legale rappresentante del minore.
Cassazione, sentenza, 7 gennaio 2025, n. 210, sez. II civile
DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – IN GENERE Transazione divisoria – Differenza con la divisione transattiva – Obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti – Efficacia novativa – Incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo – Conseguenze in punto di accertamento del carattere novativo.
Se due coeredi, al fine di porre fine ad una lite, decidono di dividersi i beni ereditari creando dei lotti che non tengono conto dei valori delle quote, siamo in presenza di una transazione divisoria e non di una divisione transattiva per la mancanza del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo. Sarà, pertanto, opportuno che le parti evidenzino in maniera chiara, nel corpo dell’atto, l’intento di comporre la lite, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI
Cassazione, sentenza, 6 marzo 2025, n. 5968, Sez. Unite civili Mutuo – Somma mutuata – Titolo esecutivo
Al momento della sottoscrizione del mutuo, anche se al momento dell’atto, le parti pattuiscono che la somma verrà effettivamente erogata nei giorni a seguire, per effetto – ad esempio – dell’avvenuta iscrizione dell’ipoteca, il contratto di mutuo integra, per effetto della sottoscrizione – titolo esecutivo a favore del mutuante (banca); se la somma mutuata è stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi ha assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla, il contratto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.






