Questo mese il nostro notaio sottopone all’attenzione dei lettori un po’ di sentenze e un po’ di ordinanze della Suprema Corte di Cassazione.
Buona lettura.
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI
Cassazione, sentenza, 6 marzo 2025, n. 5968, Sez. Unite civili Mutuo – Somma mutuata – Titolo esecutivo
Al momento della sottoscrizione del mutuo, anche se in atto le parti pattuiscono che la somma verrà effettivamente erogata nei giorni a seguire, in seguito – ad esempio – dell’avvenuta iscrizione dell’ipoteca, il contratto di mutuo integra, per effetto della sottoscrizione – titolo esecutivo a favore del mutuante (banca); se la somma mutuata è stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi ha assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla, il contratto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
IMPOSTA DI REGISTRO
Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6157, sez. V
Imposta di registro – Divisione – Reciproca cessione di quota da un coerede ad un altro – Variazione di tipo meramente soggettivo – Esclusione masse plurime
La Corte, con questa ordinanza, declara un principio di diritto molto importante, nell’ottica della tassazione dello scioglimento della comunione ereditaria. Quando, infatti, due o più soggetti hanno beni in comune, ma con provenienze diverse, lo scioglimento della comunione avverrà, per previsione normativa (e qualora ne ricorrano i presupposti di volontà delle parti), con un atto che verrà tassato come permuta e non come divisione, poiché si sarà in presenza delle cosiddette “masse plurime”, ossia masse provenienti da diversi titoli. Nel caso, però, in cui un coerede ceda parte della propria quota ad un altro coerede, pur essendovi una provenienza plurima, non avendo determinato in sé alcuna alterazione dell’oggetto della comunione, ma rappresentato una variazione di tipo meramente soggettivo, non si è in presenza di masse plurime, per cui può essere applicato il principio di diritto, già affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 27075 del 2014) secondo cui, in tema di imposta di registro (nonché di imposte ipotecaria e catastale), il D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 34, comma 4, suppone doversi tener conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda, al che consegue che la cessione di una quota da un coerede a un altro, non determinando acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, va intesa come semplice variazione di tipo soggettivo. Essendo, pertanto, inalterato l’oggetto della comunione, fiscalmente, questa va considerata pur sempre unica e di origine successoria. Non sussistono, dunque, plurime comunioni, vantando ciascun compartecipe, sulla totalità dei beni, in virtù dell’ultimo dell’art. 34 cit., un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo, e non tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni con lo stesso acquistati, operazione quest’ultima che implicherebbe, invece, necessariamente, la presenza di transazioni, che possono tradursi, a seconda dei casi, in permute (quando la proprietà corrisponde in ogni caso al pro quota del singolo) o compravendite (quando il passaggio genera al condividente una plusvalenza ovvero una porzione eccedente la parte di diritto).
CONDOMINIO
Cassazione, ordinanza, 11 marzo 2025, n. 6515, sez. II civile Comunione – Destinazione d’uso – Occupazione
Apparentemente banale, ma fondamentale principio di diritto, quello ribadito dalla Cassazione, in virtù del quale, qualora un bene appartenga a più persone, esso non possa essere utilizzato in maniera esclusiva da uno solo dei comproprietari. Ciò, d’altro canto è ben sancito dall’art. 1102 c.c. che vieta l’uso esclusivo del bene comune da parte di un solo comproprietario; tale divieto, afferma la Corte, si applica anche quando l’occupazione è temporanea o limitata nello spazio, causando questa un’alterazione della destinazione d’uso originaria del bene. Cosa diversa, qualora vi fosse una disciplina definita e concordata tra i comproprietari, come ad esempio accade nella cosiddetta “multiproprietà”.
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI
Cassazione, sentenza, 5 marzo 2025, n. 5841, Sez. Unite civili
Mutuo solutorio
La Corte di Cassazione, con questa sentenza a Sezioni Unite, conferma un principio fondamentale che, peraltro, sintetizza il tipo contrattuale del mutuo, di per sé molto lineare: nel momento in cui due parti pattuiscono che una consegni all’altra una somma che dovrà essere restituita nel tempo a determinate condizioni di tempo e modi, l’obbligo sorge per effetto della conclusione del contratto. Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.







