Quattro ordinanze della Suprema Corte di Cassazione ci conducono questo mese in seno a problematiche connesse con famiglia, successioni e vita in condominio. Tutti ambiti da perscrutare molto attentamente.
FAMIGLIA
Cassazione, ordinanza, 18 gennaio 2025, n. 1256, sez. I civile
FAMIGLIA – MATRIMONIO – RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI – COMUNIONE LEGALE – SCIOGLIMENTO – IN GENERE: Riconciliazione – Effetti – Ripristino automatico del regime di comunione – Limiti.
Ottimo chiarimento della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza in commento evidenzia tre punti: 1 – due coniugi in comunione legale dei beni, al momento della separazione, si trovano in separazione dei beni; 2 – la riconciliazione comporta il ripristino del regime di comunione legale dei beni; 3 – se ai terzi non viene data idonea informazione, questi possono legittimamente fare affidamento al fatto che i coniugi siano ancora in separazione. La Corte, inoltre, evidenzia che lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, avviene in caso di loro separazione giudiziale o consensuale, ed è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti. La Corte, ovviamente, evidenzia che ciò avviene salvo diversa convenzione matrimoniale e che restano tuttavia esclusi gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione. È salva, inoltre, l’invocabilità della buona fede da parte dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull’apparenza del permanere della separazione, in assenza di adeguata pubblicità.
SUCCESSIONI
Cassazione, ordinanza, 7 febbraio 2025, n. 3140, sez. II civile
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) – SOGGETTI Subentro nel luogo e nel grado dell’ascendente – Conseguenze.
La rappresentazione ereditaria (articoli 467-469 Codice Civile) è l’istituto giuridico che consente ai discendenti (rappresentanti) di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente (rappresentato), quando quest’ultimo non può o non vuole accettare l’eredità o il legato, solitamente per pre-morienza. In merito a tale istituto, la Cassazione il discendente legittimo o naturale (rappresentante), subentrando nel luogo e nel grado dell’ascendente (rappresentato) che non possa o non voglia accettare l’eredità, succede direttamente al de cuius, sicché resta immutato l’oggetto della delazione dell’eredità che gli viene devoluta nella stessa misura che sarebbe spettata al rappresentato.
CONDOMINIO
Cassazione, ordinanza, 5 aprile 2025, n. 9030, sez. II civile Danno unità immobiliare – spese condominiali – Ripartizioni
Il condomino che subisca un danno nella propria unità immobiliare derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio. Egli dunque riceverà l’indennizzo, ma tale situazione non lo esonera dall’obbligo di contribuire proporzionalmente al valore della propria porzione alle spese necessarie per la riparazione delle aree comuni e alla rifusione dei danni causati.
CONDOMINIO
Cassazione, ordinanza, 2 marzo 2025, n. 5528, sez. II civile
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) – ASSEMBLEA DEI CONDOMINI – DELIBERAZIONI – IMPUGNAZIONI – IN GENERE Condominio – Deliberazioni Assembleari – Oggetto – Beni in proprietà esclusiva – Esclusione – Nullità – Fondamento – Fattispecie.
Tutte le volte che, in materia di condominio, le decisioni assembleari incidono sui diritti individuali dei condomini, devono essere prese dall’unanimità dei condomini. A tal proposito, ecco l’ordinanza in commento per la quale la deliberazione dell’assemblea condominiale con la quale venga approvata la stipulazione di un contratto di opera professionale e di un appalto, che riguardi anche beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini (nella specie balconi) è nulla – e non annullabile – per impossibilità dell’oggetto e, per l’effetto, impugnabile dal condomino dissenziente, poiché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari.







