Questo mese il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, vuole porre l’accento su alcuni importanti chiarimenti resi noti dalla Suprema Corte di Cassazione.
Cassazione, ordinanza 21 maggio 2020, n. 9379, sez. II civile
Con questa ordinanza la corte di cassazione chiarisce il concetto di donazione indiretta, specificando che si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario. Allo stesso tempo i giudici evidenziano come sia necessario che emerga l’intenzione di donare se pur in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso. Nella specie, la Suprema Corte ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all’unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'”animus donandi” dalla sola dichiarazione, resa dall'”accipiens”, che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell’ex coniuge.
Cassazione, sentenza 12 giugno 2020, n. 11322, sez. V
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione offre un importante chiarimento. Le agevolazioni “prima casa”, infatti, possono tenersi anche quando si compra una nuova casa da accorpare a quella già posseduta. A tal riguardo, la Corte precisa che fondamentale l’effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro il termine triennale, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata.
Cassazione, ordinanza 11 giugno 2020 n. 11225, sez. V
In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare. Per la Corte, dunque, non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune (questo provvedimento risulta coerente ad altri due che di seguito si elencano: Cass.16604 del 2018; Cass.16335 del 2013).
Cassazione, ordinanza 11 giugno 2020 n. 11221, sez. V
Il diritto al mantenimento dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa richiede che il contribuente entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione medesima, “proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. A differenza della fattispecie relativa all’accesso al beneficio la norma non estende espressamente il suo ambito di applicazione anche agli acquisti di diritti reali di godimento sul bene (usufrutto, uso e abitazione). La Corte compie una valutazione che potrebbe rivelarsi dirompente, affermando che la norma va interpretata in maniera restrittiva.
Cassazione. ordinanza 4 giugno 2020, n. 10569, sez. V
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione conferma un principio ormai consolidato: non è possibile chiedere una determinata agevolazione fiscale o un trattamento tributario di un atto e, in subordine, un secondo trattamento tributario. Se ad esempio, chiedo le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e queste non vengono accettate, non posso chiedere in via subordinata, le agevolazioni prima casa. La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell’atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (cfr. Cass. n. 8409/2013; Cass.n. 24655/18 ord. e Cass.n.10099/17 ord.).