A quanti svolgono attività d’impresa, probabilmente questa tipologia di accordi non sarà nuova. Scopriamo allora, un po’ più nel dettaglio, di che cosa si tratta e quali sono le principali caratteristiche.
Solitamente, quando due imprese convengono lo scambio di informazioni, documentazione, tecnologie o quant’altro possa essere oggetto del contratto di trasferimento, adottano un accordo di riservatezza, al fine di garantire che tutte le informazioni restino segrete e non vengano condivise con terze parti. Le modalità con le quali vengono definiti questi obblighi di riservatezza sono delineate proprio nelle condizioni dell’accordo.
Spesso, nell’attività di impresa, le ragioni che portano al trasferimento di informazioni possono essere di diversa natura. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui una società decida di dotarsi di consulenti esterni per lo svolgimento di una determinata attività che richiede specifiche competenze: in tal caso, sarà necessario condividere con gli stessi consulenti della documentazione o degli strumenti la cui titolarità resta in capo alla società, ma senza il cui trasferimento i consulenti non sarebbero nelle condizioni di svolgere l’attività per la quale sono stati incaricati. Si pensi ancora all’ipotesi dell’invio ad un potenziale cliente di materiale o documentazione inerente ad un proprio prodotto non ancora commercializzato. Anche in questo caso, l’accordo di riservatezza servirà a garantire che non vi siano dubbi sulla titolarità del prodotto (o della tecnologia o altro), sull’arco temporale entro il quale sarà consentito l’utilizzo, sulla restituzione di quanto trasferito, nonché sull’obbligo di non divulgare le informazioni oggetto di trasferimento.
Pertanto, il fatto che tali accordi indichino in maniera dettagliata chi sia il titolare delle informazioni trasmesse, quale sia la finalità che si intende perseguire attraverso il trasferimento, l’arco temporale in cui vige l’obbligo di riservatezza e le eventuali sanzioni in caso di violazione di tale obbligo, rappresenta una garanzia soprattutto per il cedente, in quanto previene il rischio che parte ricevente possa, per esempio, rivendicare successivamente la titolarità di informazioni/strumenti non propri o, ancora, divulgare informazioni riservate e di mera pertinenza della società cedente.
Da rilevare altresì che, in alcuni casi, lo scambio di informazioni confidenziali e l’obbligo di mantenerle tali avviene unilateralmente, ossia solo una parte cede (parte rivelante) mentre l’altra riceve; in tal caso, l’obbligo di riservatezza grava solo su quest’ultima. In altre ipotesi, invece, lo scambio è bilaterale, in quanto entrambe le parti cedono e ricevono informazioni riservate, sicché l’obbligo graverà su ambedue.
In conclusione, delineate brevemente le caratteristiche degli accordi di riservatezza, abbiamo visto come la loro finalità principale sia quella di garantire che il trasferimento di informazioni / dati / documenti / tecnologie da un’impresa ad un’altra (o ad altra parte, per esempio, uno studio professionale) avvenga senza il rischio che tali informazioni vengano divulgate a terze parti, non rientranti nell’accordo, e utilizzate per fini diversi da quelli pattuiti nell’accordo medesimo.
“Se a-l’é scrit, a-l’é mej”
Gli accordi di riservatezza
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