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giovedì, Settembre 19, 2024

    I pannelli fotovoltaici in condominio

    Carissimi lettori, bentrovati.
    I primi caldi raggi di sole di questi giorni mi hanno ispirata per questo numero che dedico ai pannelli fotovoltaici.
    Molti di noi ricorderanno le prime calcolatrici solari degli Anni ’70 che disponevano di cellette fotovoltaiche per ricaricare le pile. In realtà il fotovoltaico veniva usato già a fine Anni ’50 per aumentare l’autonomia dei veicoli aerospaziali in modo da diminuire il peso del carburante imbarcato ed avere veicoli orbitanti più leggeri. Da allora la tecnologia ha fatto numerosi passi in avanti ed i prezzi sono scesi in modo da favorire l’impiego del fotovoltaico anche in ambito aziendale e familiare.
    I pannelli sono costituiti da celle fotovoltaiche che ricevono i raggi del sole e li trasformano in energia. Per ottimizzare la produzione di energia sono fondamentali l’orientamento (meglio verso sud, sud-ovest), l’inclinazione (tra i 25° ed i 35°) ed il clima. I pannelli fotovoltaici possono essere posizionati sui tetti, a parete, sui lastrici solari, su ogni altra superficie comune e/o sulle parti di proprietà privata individuale.
    La tecnologia ci parla anche di tapparelle e tende fotovoltaiche e il decreto agroalimentare norma gli impianti a terra in aree ad uso agricolo, dunque il fotovoltaico è entrato a tutti gli effetti nel nostro quotidiano.
    Di recente, per quanto riguarda le nuove costruzioni, è scattato l’obbligo di progettare impianti alimentati da fonti rinnovabili, dunque il presente e il futuro non potranno fare a meno del fotovoltaico.
    E come ci si regola per gli immobili meno recenti? E per le villette a schiera? E cosa si può fare in ambito condominiale?
    La regola base è che l’occupazione di porzione del tetto per un impianto fotovoltaico individuale non può ledere/pregiudicare la sicurezza, la stabilità, il decoro architettonico dell’edificio e non deve limitare il diritto di altri condomini. Di conseguenza non ci si può prendere tutto il tetto ma si può occupare solo una porzione di superficie pari o inferiore a quanto spettante secondo i millesimi di proprietà.
    Il condomino che voglia procedere privatamente può dunque farlo anche senza una specifica autorizzazione dell’assemblea (anche se è sempre meglio parlarne perché magari possono esserci altri condomini interessati).
    Chi procede privatamente sarà personalmente responsabile dell’idoneità tecnico professionale di chiunque andrà sul tetto o in altre parti all’interno del condominio e risponderà di eventuali danni causati a cose o persone o al tetto che possano riferirsi ai lavori effettuati.
    Termino con una informazione che spero possa esservi utile: di recente, si verifica sempre più spesso l’intrusione di volatili tra la copertura (tetto) e i pannelli. In fase di installazione, si consiglia la posa delle reti antintrusione che possano essere rimovibili per consentire la pulizia dei pannelli.
    Auguro a tutti voi un’estate rilassante e vi aspetto sul prossimo numero di Cose Nostre di settembre.

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