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mercoledƬ, Aprile 2, 2025

    I pannelli fotovoltaici in condominio

    Carissimi lettori, bentrovati.
    I primi caldi raggi di sole di questi giorni mi hanno ispirata per questo numero che dedico ai pannelli fotovoltaici.
    Molti di noi ricorderanno le prime calcolatrici solari degli Anni ā€™70 che disponevano di cellette fotovoltaiche per ricaricare le pile. In realtĆ  il fotovoltaico veniva usato giĆ  a fine Anni ā€™50 per aumentare lā€™autonomia dei veicoli aerospaziali in modo da diminuire il peso del carburante imbarcato ed avere veicoli orbitanti piĆ¹ leggeri. Da allora la tecnologia ha fatto numerosi passi in avanti ed i prezzi sono scesi in modo da favorire lā€™impiego del fotovoltaico anche in ambito aziendale e familiare.
    I pannelli sono costituiti da celle fotovoltaiche che ricevono i raggi del sole e li trasformano in energia. Per ottimizzare la produzione di energia sono fondamentali lā€™orientamento (meglio verso sud, sud-ovest), lā€™inclinazione (tra i 25Ā° ed i 35Ā°) ed il clima. I pannelli fotovoltaici possono essere posizionati sui tetti, a parete, sui lastrici solari, su ogni altra superficie comune e/o sulle parti di proprietĆ  privata individuale.
    La tecnologia ci parla anche di tapparelle e tende fotovoltaiche e il decreto agroalimentare norma gli impianti a terra in aree ad uso agricolo, dunque il fotovoltaico ĆØ entrato a tutti gli effetti nel nostro quotidiano.
    Di recente, per quanto riguarda le nuove costruzioni, ĆØ scattato lā€™obbligo di progettare impianti alimentati da fonti rinnovabili, dunque il presente e il futuro non potranno fare a meno del fotovoltaico.
    E come ci si regola per gli immobili meno recenti? E per le villette a schiera? E cosa si puĆ² fare in ambito condominiale?
    La regola base ĆØ che lā€™occupazione di porzione del tetto per un impianto fotovoltaico individuale non puĆ² ledere/pregiudicare la sicurezza, la stabilitĆ , il decoro architettonico dellā€™edificio e non deve limitare il diritto di altri condomini. Di conseguenza non ci si puĆ² prendere tutto il tetto ma si puĆ² occupare solo una porzione di superficie pari o inferiore a quanto spettante secondo i millesimi di proprietĆ .
    Il condomino che voglia procedere privatamente puĆ² dunque farlo anche senza una specifica autorizzazione dellā€™assemblea (anche se ĆØ sempre meglio parlarne perchĆ© magari possono esserci altri condomini interessati).
    Chi procede privatamente sarĆ  personalmente responsabile dellā€™idoneitĆ  tecnico professionale di chiunque andrĆ  sul tetto o in altre parti allā€™interno del condominio e risponderĆ  di eventuali danni causati a cose o persone o al tetto che possano riferirsi ai lavori effettuati.
    Termino con una informazione che spero possa esservi utile: di recente, si verifica sempre piĆ¹ spesso lā€™intrusione di volatili tra la copertura (tetto) e i pannelli. In fase di installazione, si consiglia la posa delle reti antintrusione che possano essere rimovibili per consentire la pulizia dei pannelli.
    Auguro a tutti voi unā€™estate rilassante e vi aspetto sul prossimo numero di Cose Nostre di settembre.

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