Carissimi lettori, prima di tutto ci tengo a ringraziarvi per il tempo che dedicate alla lettura dei miei articoli.
Oggi parliamo delle auto in sosta nei cortili condominiali. In particolare del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184: un decreto “fresco” e pertanto quello che mi appresto a scrivere corrisponde alle informazioni emerse sull’argomento nelle ultime settimane, che magari potranno essere oggetto di diversa interpretazione in futuro.
Nei condomini, in relazione ai parcheggi, abbiamo davvero un ventaglio ampio di situazioni: a volte il Regolamento Condominiale vieta la sosta in cortile, altre volte nei condomini troviamo spazi appositi delimitati da strisce bianche che consentono di parcheggiare su base privata individuale o talvolta a rotazione. Spesso ci sono ampi spazi che, in assenza di divieto, vengono utilizzati come parcheggi.
Capita però che, talvolta, i cortili si trasformino in depositi per automobili fuori uso, a volte in evidente stato di abbandono fino ad essere considerate “rifiuti speciali”; magari in quanto destinate a demolizione. Addirittura a tal proposito abbiamo una sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che abbandonare un veicolo in pessimo stato di conservazione e privo di vari componenti costituisce un reato.
Talvolta i cortili sono aperti al pubblico ed in questi casi è sempre stato obbligatorio dotarsi di copertura assicurativa, applicandosi il Codice della Strada. Ricordiamo che chi lascia un’auto senza assicurazione in strada o in un’area privata aperta al pubblico, è passibile di una sanzione amministrativa, della decurtazione di 5 punti sulla patente e del sequestro del mezzo per la cui restituzione occorrerà pagare una sanzione, provvedere all’assicurazione ecc.
Fino ad ora i cortili dove vigeva il divieto di accesso agli estranei, erano considerati aree private non aperte al pubblico e dunque in quel caso non operava il codice della strada e non vigeva l’obbligo di assicurazione. Restavano soggetti alle norme del Codice della strada e dunque anche con obbligo di assicurazione le zone antistanti i garage e quelle nelle quali si effettuavano operazioni di carico e scarico.
Il decreto di cui sopra recepisce la direttiva europea 2021/2118 e sancisce che anche negli spazi comuni privati dei condomini, i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo e non su rotaia, dovranno essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi, andando dunque a considerare la funzione abituale del veicolo e non quella del caso specifico.
Andremo prossimamente a capire come si porranno le compagnie assicurative e come si comporteranno gli organi di Polizia a riguardo.