Carissimi lettori, ben trovati. In questo numero tratteremo una delle voci principali del bilancio condominiale: l’assicurazione.
Diciamo subito che la polizza assicurativa condominiale non è obbligatoria, salvo disposizione specifica nel regolamento condominiale; ma è una tutela per il condominio nel caso in cui si rechino danni a terzi, al fabbricato od agli stessi condomini.
L’amministratore, mediante la manutenzione ordinaria, è tenuto ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o a terzi (art. 2051 c.c.); ma non è legittimato autonomamente alla stipula di un contratto di assicurazione (Cassazione, 3 aprile 2007, n. 8233).
Dunque, quando non sancita come obbligatoria dal regolamento condominiale, la stipula della polizza assicurativa è subordinata ad una delibera assembleare, con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c., ossia con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
Bisogna poi specificare che eventuali responsabilità in caso di danni risultano a carico esclusivamente del condominio.
Sui media abbiamo sentito parlare di polizze a dir poco “singolari”, come la polizza UFO della Florida che copre danni fisici e morali conseguenti al rapimento da parte degli alieni o come quelle delle star dello spettacolo che assicurano dalle corde vocali alle gambe (per queste ultime è singolare anche la differente valutazione tra la gamba destra e la sinistra). Sapendo dunque che pressoché tutto è assicurabile, nel condominio generalmente troviamo 2 tipi di assicurazioni: la Responsabilità Civile e la Globale Fabbricati con vari criteri di copertura e conseguenti premi a carico del condominio.
La polizza globale fabbricati generalmente copre le parti comuni dell’edificio definite dall’articolo 1117 del c.c. o dal regolamento di condominio; ma è sempre bene leggere con attenzione la polizza prima di sottoscriverla perché anche una sola spunta, un’esclusione e/o un valore specifico (per copertura, franchigia, massimali) possono determinare il mancato o non integrale risarcimento del danno.
Spesso le singole unità immobiliari sono assicurate mediante una polizza casa stipulata dal proprietario e talvolta si riscontrano casi di coassicurazione con la polizza globale fabbricati (articolo 1911 Codice civile). In questo caso è obbligo dell’assicurato dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le assicurazioni contratte. Anche in tema di assicurazioni, dunque, l’informazione e la trasparenza sono fondamentali.
Spero di avervi fornito qualche informazione utile e vi ringrazio per il tempo che dedicate alla lettura dei miei articoli. Vi aspetto al prossimo numero di Cose Nostre.
Cinthia Aonso