Questo mese il nostro Notaio, il Dottor Gabriele Naddeo, desidera prendere in esame tre sentenze della Suprema Corte di Cassazione relative alla pertinenza della “ prima casa”, del trust e dell’usucapione. Buona lettura.
Pertinenza “prima casa”
Cassazione, ordinanza 25 febbraio 2022 n. 6316, sez. VI – 5 Imposta di registro – agevolazione c.d. “prima casa” – pertinenze
La tariffa allegata al testo unico dell’imposta di registro (tur), ossia il D.P.R. 131/1986, è quella che di fatto disciplina le aliquote di riferimento delle tasse che si pagano per gli atti immobiliari e non. In particolare, per quanto concerne le compravendite di immobili ad uso abitativo con le agevolazioni prima casa, la tariffa elenca tre categorie di pertinenze: C/2 (depositi, cantine, soffitte), C/6 (autorimesse, posti auto), C/7 (tettoie). In merito è pacifico, nella prassi, che solo queste categorie di pertinenze possano godere delle agevolazioni prima casa, ossia del pagamento di un’imposta ridotta: con l’ordinanza in commento, al contrario, la corte di cassazione sembra optare per un’interpretazione diametralmente opposta. Si afferma, infatti, che in tema di applicazione dell’agevolazione prima casa alle pertinenze, l’elenco di cui alla Tariffa allegata al TUR non limita il beneficio alle sole categorie catastali indicate, dovendosi invece ritenere che il legislatore, laddove afferma: “sono ricomprese tra le pertinenze… “, evidenzia con chiarezza che per le unità immobiliari di cui categorie C/2, C/6 e C/7, una sola unità immobiliare, per ciascuna di dette categorie, può godere dell’agevolazione. La norma non comprende pertanto una elencazione esclusiva (come invece ritiene l’Amministrazione finanziaria), in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento” (art. 817 C.C.) del “bene principale”, che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo (l’obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all’altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questioni di “asservire” l’uno all’altro).
Trust
Cassazione, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1826, sez. VI – 1 civile
Responsabilità patrimoniale: conservazione della garanzia patrimoniale – revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – ambito oggettivo – “trust” – soggettività giuridica – mancanza – titolarità di diritti – esclusione – in capo al “trustee” – sussiste – ragioni – conseguenze – fattispecie.
Con questa ordinanza la Corte di Cassazione ribadisce un principio che, in realtà, dovrebbe essere pacifico: il “trust” non è un soggetto di diritto, pur essendo dotato di codice fiscale. Si tratta, infatti, di un patrimonio netto e distinto, da utilizzare sotto l’amministrazione del “trustee” al fine di un determinato o più scopi. Il “trust”, previsto dall’ art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società dall’art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l’effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal “trustee” nell’interesse di uno o più beneficiari. Ne deriva che l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi – dotato altresì di legittimazione processuale – è solo il “trustee”.
Usucapione
Cassazione, ordinanza 1 marzo 2022, n. 6728, sez. II civile
Proprietà – usucapione – usucapione abbreviata – possibilità di unire il possesso altrui – ai fini del decennio – ammissibilità – decorrenza – dalla data della prima trascrizione.
Per poter comprendere correttamente questa ordinanza, bisogna prima aver chiaro il concetto di “accessione del possesso“: tale principio si trova richiamato nell’istituto dell’usucapione che, quale modo di acquistare il diritto di proprietà a titolo originario, si sviluppa principalmente per via del possesso del bene. Si ha l’accessione del possesso quando il possesso di un soggetto è immediatamente conseguente a quello di un altro soggetto dante causa del primo. Secondo la Cassazione, il principio dell’accessione del possesso è applicabile non solo all’usucapione ordinaria di cui all’art. 1158 c.c., ma anche a quella decennale di cui all’art. 1159 c.c.; in quest’ultimo caso, ai fini della maturazione dell’usucapione abbreviata in favore di chi abbia acquistato da meno dieci anni – e unisca al proprio il possesso del suo autore, per goderne gli effetti – il decennio ad usucapionem decorre dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del suo autore.