Per il numero che si schiude alla primavera, il nostro notaio, il Dottor Gabriele Naddeo, focalizza l’attenzione su alcune importanti ordinanza della Suprema Corte di Cassazione.
Buona lettura.
Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2351, sez. V
Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2364, sez. V
Importanti ordinanze della Corte di Cassazione che, per l’ennesima volta, ribadisce il fatto che il significato di pertinenza in senso fiscale è lo stesso di quello fiscale. Partendo da questo assunto, poi, la Corte evidenzia che – in ambito agevolazioni “prima casa” – per tutte le pertinenze, e non solo quelle elencate dalla legge, si può applicare l’aliquota prima casa. La Suprema Corte si è occupata, nei casi in esame, di un acquisto di unità abitativa e terreno adibito a giardino e di un’unità abitativa e aree annesse (spiaggia privata e campo da tennis). Per la Corte il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, mentre nulla centra la qualificazione catastale dell’area. In altri termini, tutte le pertinenze e non solo quelle elencate (C2, C6 e C7). La norma non comprende, pertanto, una elencazione esclusiva. (Cass. 3148-2015; Cass. 22561-2021; Cass., 6316/2022; vedi inoltre Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9783, e, nello stesso senso, anche Cass., Sez. T, 8 maggio 2023, n. 12226).
Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2024, n. 2313, sez. V
Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2334, sez. V
Atto di conferimento di immobile in trust – Imposta sulle successioni e donazioni – Neutralità.
Recenti, importanti e ripetute ordinanze della Suprema Corte in materia di trust, con le quali viene ribadito l’ormai granitico orientamento in virtù del quale le imposte in ambito di dotazione del trust, sono fisse. Va, peraltro, evidenziato che la stessa Agenzia delle Entrate, con una circolare piuttosto recente, ha accolto questo orientamento. Secondo l’interpretazione più recente e consolidata della Corte di Cassazione, in tema di trust, il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi; il trustee è, di fatto, un amministratore ed è tenuto soltanto ad amministrare ed a custodire i beni assegnati, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro ritrasferimento ai beneficiari del trust: l’atto di dotazione del trust, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (in termini: Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., Sez. 5, 21 giugno 2019, n. 16705; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, nn. 27666 e 27668; Cass., Sez. 6-5, 15 ottobre 2021, n. 28400 e numerose altre). La Corte precisa che, né l’istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo, invece, atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza; in questi casi, l’imposta sulle successioni e donazioni, è dovuta non al momento dell’istituzione del trust o in quello di dotazione patrimoniale dello stesso, fiscalmente neutri, ma semmai in seguito, al momento dell’eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi, perché solo tale atto costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass., Sez. 5, 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19167; Cass., Sez. 6-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6-5, 26 ottobre 2021, n. 30119).
Cassazione, ordinanza 26 luglio 2023, n. 22530, sez. II civile
Diritti reali: Divisione – Divisione ereditaria – Immobile in comunione – Possesso da parte di uno dei condividenti – Obbligo di rendiconto – Sussistenza – Mancanza dell’abitabilità – Irrilevanza – Motivi.
Interessante ordinanza della Corte di Cassazione con cui si tratta di un argomento poco discusso: quando uno dei condividenti si trova nel possesso dell’intero bene da dividere e ne abbia goduto in via esclusiva sino alla divisione, ha qualche obbligo nei confronti degli altri? Per la Corte si configura il diritto al conguaglio a favore della parte non assegnataria del cespite, nonché l’autonomo diritto, a favore della parte che non aveva la disponibilità materiale del bene, alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa. I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell’art. 820, comma 3, c.c., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.