Il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, questo mese ci prospetta alcune interessanti ordinanze in tema di eredità, responsabilità patrimoniale, questioni legate al condominio e contratti agrari. Da leggere con estrema attenzione.
Cassazione, ordinanza 24 maggio 2023, n. 14274, sez. II civile
Divisione – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Formazione dello stato attivo dell’eredità – Collazione ed imputazione – Resa dei conti – Oggetto – Collazione di donazioni ricevute – Dispensa parziale – Ammissibilità – Fondamento.
La dispensa dalla collazione è l’istituto con cui il donante esonera il donatario da imputare alla quota di legittima quanto donato; in altri termini, il donatario, al momento della morte del donante, potrà chiedere l’intera quota di legittima in patrimonio ereditario, oltre al bene donato. Se, al contrario, non ci fosse la dispensa dalla collazione, il donatario dovrebbe scalare dal valore della quota di legittima il valore del bene donato. Per la Corte di Cassazione è legittima la clausola con la quale il donante dispensi espressamente e parzialmente il donatario dalla collazione, non essendoci ragione per negare al donante la facoltà di esplicare la propria autonomia anche con il prevedere una dispensa parziale da collazione.
Revocatoria
Cassazione, Ordinanza 13 Giugno 2023, N. 16680, Sez. Ii Civile
Responsabilità patrimoniale – Conservazione della garanzia patrimoniale – Revocatoria ordinaria (Azione pauliana); Rapporti con la simulazione – Ambito oggettivo – Azione revocatoria – Donazione indiretta di immobile mediante versamento, da parte del debitore, del denaro necessario ad acquistarlo – Ammissibilità – Fattispecie.
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione statuisce che anche con una donazione indiretta il debitore può essere attaccato con l’azione revocatoria; la donazione indiretta si ha in tutti quei casi in cui un soggetto permette a un altro di arricchire il proprio patrimonio senza che vi sia ho un impoverimento diretto del patrimonio del donante. Si pensi al caso in cui un soggetto fornisce alla propria moglie e dei propri figli il denaro utile per comperare una situazione. L’azione revocatoria, pertanto, può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita.
Condominio
Cassazione, Sentenza 27 settembre 2023, N. 27432, Sez. Ii Civile Condominio – Sottotetto – Parti comuni – Requisiti.
Con la presente sentenza la Corte di Cassazione esprime un principio molto chiaro in materia di sotto tetti condominiali: prima di tutto bisogna analizzare i titoli, ossia i singoli atti di compravendita e il regolamento di condominio qualora sia stato stipulato; in mancanza bisognerà guardare il dato fattuale, ossia come è strutturato il vano sottotetto. Se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, va considerato bene comune; il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo.
Contratti Agrari
Cassazione, Ordinanza 25 Agosto 2023, N. 25285, Sez. Ii Civile
Contratti agrari – Diritto di prelazione e di riscatto – Terreni con destinazione urbana – Diritto di prelazione agraria – Sussistenza – Esclusione – Qualificazione formale come terreni agricoli – Irrilevanza.
L’art. 8 della l. n. 590 del 1965 deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dalla prelazione agraria i terreni cui gli strumenti urbanistici, anche in corso di approvazione, riconoscano una destinazione urbana, prevedendone un’edificabilità maggiore di quella per le zone agricole; tale destinazione prevale sulla qualificazione formale di tali terreni come agricoli. Per la Corte di Cassazione, dunque, non conta l’effettivo utilizzo del terreno, bensì quella che dal piano regolatore è considerata la destinazione di esso: un terreno, seppur condotto da un coltivatore, non dà diritto a quest’ultimo ad alcuna prelazione agraria qualora sia considerato un terreno destinazione urbana.