Per il primo articolo del nuovo anno il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, ha scelto di proporci alcune delle ultime ordinanze uscite dalla Cassazione, relative ad atti pubblici, conflitti d’interesse, fallimenti e capacità di intendere e volere
Cassazione, ordinanza 28 novembre 2019, n. 27489, sez. II civile
L’atto pubblico stipulato di fronte al notaio fa fede sino a querela di falso, con riferimento alle persone che hanno stipulato di fronte al notaio, al contenuto delle loro dichiarazioni, ed ai fatti dal medesimo compiuti. La pubblica fede, invece, non c’è con riguardo ad altre circostanze come, ad esempio, le valutazioni fatte in merito alla capacità di intendere e di volere dei contraenti; con riguardo a questa, infatti, spetta all’autorità giudiziaria il potere di compiere le debite valutazioni.
Cassazione, ordinanza 19 novembre 2019, n. 29959, sez. VI- 3 civile
Con questa ordinanza la corte di cassazione cambia il proprio orientamento in materia di contratto stipulato dal rappresentante con se stesso. Ai sensi dell’articolo 1395 del codice civile, infatti, per evitare il conflitto di interessi devono sussistere, in via alternativa, le seguenti circostanze: il rappresentante è autorizzato espressamente a contrarre con se stesso, oppure devono essere previsti, nella procura, gli elementi essenziali del contratto cui il rappresentante deve attenersi. in precedenza, la corte di cassazione aveva deciso, ed interpretato l’articolo 1395 sopra citato, nel senso che al fine di evitare il conflitto di interessi, gli elementi sopradescritti dovessero ricorrere entrambi; con questa ordinanza, invece, la corte di cassazione interpreta letteralmente la norma di legge, affermando l’alternatività degli elementi medesimi.
Cassazione, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26484, sez. II civile
Se pur figura non disciplinata dalla legge, la suprema corte ha deciso, come già in precedenza, che è da ritenersi ammissibile il contratto preliminare di preliminare; è ammissibile, quindi, un contratto con cui due soggetti si obblighino a concludere un successivo contratto preliminare. Nel caso di specie la corte di cassazione ha deciso in merito ad una trattativa immobiliare ed ha affermato che l’ammissibilità di una tale figura deve essere ritenuta nei casi in cui, analizzando una fattispecie contrattuale a formazione progressiva, vi sia un interesse meritevole di tutela delle parti interessate.
Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2019, n. 27489, sez. I civile
in caso di dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’articolo 44 della legge fallimentare, il soggetto dichiarato fallito perde la disponibilità dei propri beni; ciò atteso, dunque, la compravendita stipulato dal soggetto dichiarato fallito risulta inefficace anche nei confronti dei terzi in buona fede per i quali, pertanto, vale un principio di opponibilità a prescindere dalla trascrizione della sentenza di fallimento, e a prescindere che tale trascrizione sia venuta prima o dopo rispetto a quella dell’atto di compravendita.
Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26873, sez. II civile
In materia di redazione di testamento, la decisione in merito alla capacità di intendere e volere del testatore, può essere presa dal giudice anche in base ad una semplice presunzione: in caso di soggetto, ad esempio, affetto da una condizione di stabile demenza nel periodo in cui è stato redatto il testamento, ben può l’autorità giudiziaria presumere che il testatore fosse affetto da incapacità di intendere e di volere. Ciò, tuttavia, non impedisce di provare che, al momento della redazione del testamento, il defunto fosse in un intervallo di lucidità; va da sé che l’onere della prova si considera invertito e, pertanto, toccherà a chi vuole far riconoscere la validità del testamento, di provare che il testatore al momento della redazione fosse capace di intendere e volere.