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martedì, Marzo 19, 2024

    Cambi di orientamento


    Cassazione, ordinanza 19 novembre 2019, n. 29959, sez. VI- 3 civile
    Con questa ordinanza la Corte di Cassazione cambia il proprio orientamento in materia di contratto stipulato dal rappresentante con se stesso. Ai sensi dell’articolo 1395 del Codice Civile, infatti, per evitare il conflitto di interessi devono sussistere, in via alternativa, le seguenti circostanze: il rappresentante è autorizzato espressamente a contrarre con se stesso, oppure devono essere previsti, nella procura, gli elementi essenziali del contratto cui il rappresentante deve attenersi. in precedenza, la corte di cassazione aveva deciso, ed interpretato l’articolo 1395 sopra citato, nel senso che al fine di evitare il conflitto di interessi, gli elementi sopra descritti dovessero ricorrere entrambi; con questa ordinanza, invece, la corte di cassazione interpreta letteralmente la norma di legge, affermando l’alternatività degli elementi medesimi.

    Cassazione, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26484, sez. II civile
    Se pur figura non disciplinata dalla legge, la Suprema Corte ha deciso, come già in precedenza, che è da ritenersi ammissibile il contratto preliminare di preliminare; è ammissibile, quindi, un contratto con cui due soggetti si obblighino a concludere un successivo contratto preliminare. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha deciso in merito ad una trattativa immobiliare ed ha affermato che l’ammissibilità di una tale figura deve essere ritenuta nei casi in cui, analizzando una fattispecie contrattuale a formazione progressiva, vi sia un interesse meritevole di tutela delle parti interessate.

    Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2019, n. 27489, sez. I civile
    In caso di dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’articolo 44 della legge fallimentare, il soggetto dichiarato fallito perde la disponibilità dei propri beni; ciò atteso, dunque, la compravendita stipulato dal soggetto dichiarato fallito risulta inefficace anche nei confronti dei terzi in buona fede per i quali, pertanto, vale un principio di opponibilità a prescindere dalla trascrizione della sentenza di fallimento, e a prescindere che tale trascrizione sia venuta prima o dopo rispetto a quella dell’atto di compravendita.

    Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26873, sez. II civile
    In materia di redazione di testamento, la decisione in merito alla capacità di intendere e volere del testatore, può essere presa dal giudice anche in base ad una semplice presunzione: in caso di soggetto, ad esempio, affetto da una condizione di stabile demenza nel periodo in cui è stato redatto il testamento, ben può l’autorità giudiziaria presumere che il testatore fosse affetto da incapacità di intendere e di volere. Ciò, tuttavia, non impedisce di provare che, al momento della redazione del testamento, il defunto fosse in un intervallo di lucidità; va da sé che l’onere della prova si considera invertito e, pertanto, toccherà a chi vuole far riconoscere la validità del testamento, di provare che il testatore al momento della redazione fosse capace di intendere e volere.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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