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venerdì, Dicembre 6, 2024

    Vita in condominio, tasse e famiglia

    Questo mese il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, mette sotto la lente d’ingrandimento alcune sentenze della Carte di Cassazione inerenti alla vita in condominio, alle tasse, al fondo patrimoniale.

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    Cassazione, sentenza 26 gennaio 2021, n. 1610, sez. II civile
    Condominio: Cortile condominiale – Cessione di un immobile – Esclusione di parte del cortile – Ammissibilità – Condizioni – Condominialità solo funzionale – Necessità.
    Il venditore di un’unità immobiliare condominiale non può riservarsi la titolarità di un bene condominiale, a meno che non sia ancora proprietario di altri beni condominiali, in quanto non più condomino. La clausola con la quale viene esclusa dal trasferimento, la proprietà di alcune delle parti comuni è, pertanto, nulla poiché, mediante la stessa, s’intende attuare la rinuncia di un condomino alle medesime parti che è, invece, vietata dal capoverso dell’art. 1118 c.c..

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    Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3461, sez. V
    Tasse: Imposta di registro – costituzione del diritto di superficie
    La Corte di Cassazione conferma che il termine trasferimento contenuto nell’art. 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento. Ne consegue che la “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli non segue le regole dettate per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento e non sconta l’imposta di registro con l’aliquota del quindici per cento. Ciò che conta, in altri termini, è che non ci sia il trasferimento, ma la costituzione di diritti reali.

    Cassazione, sentenza 9 febbraio 2021, n. 3073, Sez. V
    Tasse: Imposta di registro – imposte ipotecaria e catastale – “prezzo-valore” – acquisti effettuati dal trustee nell’esercizio della sua funzione
    Con questa sentenza la Cassazione ben evidenzia come il trust non sia un soggetto giuridico a sé ma, se pur connotato da un patrimonio separato solo formalmente intestato al trustee e preordinato ad un determinato scopo di gestione e di assegnazione finale dei beni, non è fornito di personalità giuridica; esso è inoltre titolare di legittimazione tributaria passiva non in via generale ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tanto da ritenersi, ad esempio in materia di ICI, che il soggetto obbligato “in proprio” sia il trustee. Proprio perché mero “insieme” di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell’interesse di uno o più beneficiari, il soggetto legittimato nei rapporti, sostanziali e processuali, con i terzi è esclusivamente il trustee nella propria qualifica di gestore, formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati. In ragione di ciò, in caso di partecipazione personale all’atto dell’acquirente-trustee, ancorché questi abbia poi speso in esso la propria veste e dichiarato di voler assegnare l’immobile da lui acquistato al neo-costituito trust familiare, è applicabile la normativa del c.d. “prezzo valore”.

    Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2021, n. 2904, sez. III civile
    Famiglia: Fondo patrimoniale – Definizione di bisogni della famiglia.
    Secondo la Corte di Cassazione i beni vincolati con il fondo patrimoniale (atto con cui uno o entrambi i coniugi possono destinare determinati loro beni ai bisogni della famiglia), non sono aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. I “bisogni della famiglia”, sempre secondo questa ordinanza della Cassazione, devono intendersi non in senso restrittivo, ma vanno ricomprese anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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