Questo mese il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, ci pone all’attenzione due sole sentenze della Corte di Cassazione, ma di estrema importanza. Tanto da suggerirvi di leggerle con estrema cura.
Cassazione, ordinanza 8 luglio 2021, n. 19429, sez. II civile
Proprietà: lastrico solare – area destinata a giardino – presenza di una cisterna e di un’autoclave – a servizio del lastrico solare – rapporto di pertinenzialità – ammissibilità.
Partendo da una fattispecie piuttosto particolare, la Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame va a richiamare quelli che sono i principi cardine delle pertinenze. Dapprima spiega quello che è il vero e proprio concetto di pertinenza, ossia di un bene che, pur avendo una propria autonomia, natura ed individualità fisica, viene utilizzato in maniera permanente al servizio e/o ad ornamento di un altro bene – il quale, pertanto, viene definito bene principale – per renderne possibile una migliore utilizzazione ovvero per aumentarne il decoro. La Corte precisa poi che, quando si tratta di pertinenze tra e di beni immobili, il rapporto non è di connessione materiale, ma economico-giuridico di strumentalità e complementarietà funzionale. In un secondo momento, i giudici stabiliscono, richiamando null’altro che la legge, quelli che sono i criteri affinché ci sia una pertinenzialità e dunque si possa parlare di vincolo pertinenziale: ci vuole innanzitutto un elemento oggettivo, nel senso che un bene (cosa accessoria) deve essere destinato a servizio o ad ornamento di un altro bene (cosa principale); in seconda analisi deve esservi anche un elemento soggettivo, nel senso che tale destinazione deve rispondere all’effettiva volontà dell’avente diritto, di creare il vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale.
Cassazione, ordinanza 20 luglio 2021, n. 20698, sez. III civile
Professioni Liberali – Notariato: colpa professionale- immobile gravato da ipoteca – dovere di consiglio – violazione – sussiste.
La Corte di Cassazione spiega in maniera precisa di che cosa si sostanzi a il “dovere di consiglio” al quale il Notaio è tenuto nei confronti dei clienti. A differenza di quello che potrebbe indurre a pensare, non si tratta di un dovere che impone al notaio di dare delle proprie opinioni soggettive circa il merito o l’opportunità di un determinato atto. Si tratta, piuttosto, di un dovere che comporta che il professionista non solo informi gli acquirenti dell’esistenza dei gravami ma anche ne illustri in modo obiettivo e corretto le possibili conseguenze pregiudizievoli (e ciò indipendentemente dalla questione se egli li abbia anche consigliati in positivo di stipulare l’atto). In altri termini il notaio, pur potendo consigliare le persone che si rivolgono a lui in un senso o nell’altro, ha l’obbligo e il dovere di informare le parti circa quelle che possono essere tutte, nessuna esclusa, le conseguenze dell’operazione che stanno per compiere e del relativo atto che stanno per stipulare.