Continua il percorso del nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, all’interno di alcune sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione. Ancora una volta a tenere banco il tema della famiglia.
Famiglia – Separazione:Trasferimento di un immobile ai figli – Accordo di separazione omologato – Contemplante il trasferimento di immobili per il mantenimento dei figli – Revocatoria ordinaria – Esperibilità – Fondamento.
La Corte di Cassazione in maniera netta, con questa ordinanza, definisce il revocabile il trasferimento fatto nell’ambito degli accordi di separazione, qualificando l’intero complesso giuridico posto in essere, come relativo ad un atto a titolo gratuito. Ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile, che disciplina la revocabilità degli atti compiuti in frode ai creditori, è molto più semplice revocare un atto titolo gratuito rispetto un atto a titolo oneroso, ed è su questo solco che si inserisce il provvedimento della corte. Ai fini dell’applicazione della differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c. la qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell’ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale; l’azione revocatoria ordinaria è senz’altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a proteggere dall’esercizio dell’azione revocatoria.
Servitù – Prediali – Costituzione del diritto delle servitù volontarie – Costituzione non negoziale – Per destinazione del padre di famiglia: Presupposto per il riconoscimento – Condizioni – Situazione esistente al momento della costituzione della servitù – Rilevanza – Successivo mutamento dello stato dei luoghi – Irrilevanza.
Doveroso chiarimento della Cassazione circa la disciplina della servitù per destinazione del padre di famiglia: istituto antico che permette di riconosce una servitù senza che venga costituita, nel momento in cui due fondi (uno servente e l’altro dominante) cessano di appartenere alla medesima persona. In ossequio al principio proprio del diritto romano “nemini res sua servit” (nessuno può vantare una servitù nei confronti di una cosa propria), fino al momento dell’appartenenza in capo ad una sola persona, non può parlarsi di servitù, che sorge al momento del distacco. Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi.