Questo mese il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, spulciando tra le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione prima che venissimo travolti dalla quarantena, ci propone alcuni temi estremamente interessanti. Uno riguarda la definizione per stabilire che cosa si intenda per fondo agricolo, altri un importante distinguo tra le società di capitali e quelle formate da persone fisiche , il diritto o meno di prelazione e, da leggersi con massima attenzione, la decadenza di un’agevolazione legata alla prima casa.
Cassazione, sentenza 21 febbraio 2020, n. 4716, sez. I civile
Con questa sentenza la Corte di Cassazione pone un distinguo importante tra società di capitali (S.p.A., Srl, S. a. p.a.) e società di persone (s.s., SNC, S.a.S). Se per queste ultime, infatti, il codice civile prevede all’articolo 2285 che il singolo socio ha diritto di recedere dalla società se la durata di questa è prevista a tempo indeterminato oppure per la durata della vita di un socio, per le società di capitali, invece, il diritto di recesso sussiste solo in caso di durata a tempo indeterminato. La corte precisa, pertanto, che è escluso il diritto di recesso “ad nutum” del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall’art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato.
Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4685, sez. III civile
Al fine della prelazione e del riscatto agrario, ai sensi della l. n. 590 del 1965 e della l. n. 817 del 1971, per “fondo” deve
intendersi un’estensione che abbia una propria autonomia colturale e produttiva. Il principio affermato con questa ordinanza della corte di cassazione, è utile per determinare l’estensione quantitativa del diritto di prelazione. Nel caso di vendita di un insieme di terreni attigui tra loro e confinanti solo in parte con un fondo appartenente a coltivatore diretto, costui avrà diritto di prelazione su tutti i terreni oggetto della vendita, se quelli costituiscono un’unità poderale; al contrario, il coltivatore confinante, potrà esercitare la prelazione soltanto sui terreni a confine con il proprio terreno.
Cassazione, ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3897, sez. III civile
Con questa ordinanza la Corte di Cassazione, partendo da un caso particolare di diritto di prelazione legale, ossia quella in materia di dismissione del patrimonio immobiliare da parte di amministrazioni pubbliche, della CONSAP e di società derivanti da processi di privatizzazione (ai sensi dell’art. 3, comma 109, della l. n. 662 del 1996), tratta della fattispecie della vendita in blocco. Affermano i giudici di legittimità che, quando la vendita abbia avuto ad oggetto tutte le proprietà del locatore nell’edificio ove si trova l’immobile locato, non c’è il diritto alla prelazione, poiché – in tal caso – non ricorre un’ipotesi di vendita frazionata. Solo in questo caso c’è il diritto di prelazione.
Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5353, sez. 5
La decadenza dall’agevolazione prima casa prevista dall’art. 1, nota II bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l’immobile acquistato con l’agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, non è evitata ove, entro un anno dall’alienazione di tale bene, il contribuente medesimo proceda al conseguimento della sola prenotazione di un alloggio mediante subentro ad altro socio di una cooperativa. In altri termini, se vendo la mia prima casa entro i cinque anni dal suo acquisto, per non perdere le agevolazioni devo comprarne un’altra entro un anno: se, invece, mi limito a prenotare una nuova abitazione senza diventarne proprietario effettivo, decado dalle agevolazioni.
Cassazione, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7781, sez. VI – 2 civile
Affinché possa dirsi sussistente il vincolo giuridico utile a concludere una compravendita, ognuna delle parti dovrà poter agire giudizialmente per ottenere il risultato contrattuale, qualora la controparte non voglia più adempiere. In questi casi si applica articolo 2932 del codice civile che permette, con una sentenza, di ottenere gli s
tessi effetti della compravendita non conclusa: il venditore può ottenere di essere pag
ato e l’acquirente può ottenere il diritto di proprietà sul bene che avrebbe comprato. Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione stabilisce che, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito il vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c..