Con l’ordinanza avente per oggetto “Manutenzione delle rive e taglio della vegetazione lungo i fossi e/o canali di scolo e di irrigazione comunali e consortili”, il Comune di San Maurizio intende ricordare a tutti i proprietari di terreni o aree confinanti con canali comunali e consortili che è obbligatorio, ma soprattutto importante per il bene comune, mantenere pulite le sponde e abbattere le piante che possono risultare pericolose e ostacolare il regolare deflusso delle acque. L’ordinanza citata impone quindi di provvedere entro 45 giorni ai seguenti interventi: taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento, deterioramento del fusto o forte inclinazione, risulti pericolosa, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza del deflusso delle acque e della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni afferenti le strade adiacenti ai canali; pulizia delle sponde con la rimozione della bassa vegetazione per consentire l’accesso al personale per l’attività di monitoraggio e gli interventi straordinari, come per esempio la rimozione degli ingombri e delle ostruzioni che impediscono il normale deflusso delle acque; esame fitostatico delle piante e alberature radicate nei rispettivi terreni che possono apparire in condizioni di incerta salubrità o soggette a malattia. Oltretutto, come si può leggere nel testo, “in caso di incidenti dovuti ad incuria (…) possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere in alveo del canale e in taluni casi anche sulle sedi stradali ivi adiacenti”. Naturalmente, se durante “le operazioni di taglio e/o potatura delle piante” dovessero finire in alveo del canale “il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro”, tutto ciò dovrà essere prontamente rimosso. Si ricorda anche che è proibito “procedere all’abbattimento delle piante attraverso l’incendio della vegetazione”. Infine, “l’amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite ed all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 da € 25,00 e un massimo di € 500,00 secondo le procedure e modalità vigenti in materia”.
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