Il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, ha voluto soffermare la sua attenzione su alcune sentenze della Cassazione relative ai diritti reali, e alla famiglia. Buona lettura.
Cassazione, ordinanza 28 luglio 2021, n. 21612, sez. II civile
Diritti Reali – Comunione – Scioglimento – Immobili – Non comoda divisibilità – Conguagli – Elevata misura – Sussiste.
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione entra in maniera decisa su un argomento molto dibattuto: può un comproprietario usucapire la quota degli altri comproprietari? Si discute in merito a questo in quanto, affinché ci sia l’usucapione, è necessario il cosiddetto animus possidendi, ossia la convinzione di essere effettivamente proprietario, mentre in un caso di comproprietà – in questa fattispecie derivante da eredità – secondo alcuni interpreti diventa impossibile avere tale animo. La Corte, invece, afferma l’assoluta possibilità di usucapire le quote degli altri comproprietari, purché i vent’anni necessari per il perfezionamento dell’usucapione siano decorsi prima dell’atto di divisione. Afferma, infatti, che il coerede può usucapire la quota degli altri eredi, purché il tempo necessario risulti già decorso prima del momento in cui sia intervenuta la divisione negoziale dell’asse con gli altri comunisti.
Cassazione, ordinanza 16 luglio 2021, n. 20336, sez. II civile
Famiglia – Matrimonio – Rapporti Patrimoniali Tra Coniugi – Comunione Legale – Oggetto – Esclusioni – Beni Personali – Donazione indiretta – Sottrazione alla comunione legale – Adempimenti ex art. 179, comma 1, lett. f), c.c., e 179, comma 2, c.c. – Necessità – Esclusione – Fondamento.
In caso di matrimonio, nell’ambito del quale il rapporto patrimoniale tra coniugi sia regolato dal regime della comunione legale dei beni, ogni acquisto, anche se fatto da uno solo dei due coniugi, entra a far parte della comunione; in altri termini, il bene acquistato è di entrambi. Il codice civile, tuttavia, pone alcune eccezioni e tra queste vi è l’acquisto per donazione: se, infatti, uno dei due coniugi riceve in donazione un bene, esso rimane di esclusiva titolarità del medesimo coniuge donatario, a meno che non sia previsto diversamente nell’atto di donazione. La Corte si occupa di un tema particolare, ossia della donazione indiretta che sia quando il trasferimento del diritto avviene, sì a mezzo di donazione, ma indirettamente: un esempio può essere l’acquisto della casa con denaro di un terzo soggetto (i genitori). C’è ancora da precisare che, per alcuni casi di esclusione dalla comunione legale, è previsto che il coniuge che non diventa proprietario, intervenga all’atto per confermare la circostanza dell’esclusione. La Corte di Cassazione con il presente provvedimento afferma che, in caso di donazione indiretta, non sia necessaria la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell’altro coniuge acquirente.
Cassazione, ordinanza 23 settembre 2021, n. 25855, sez. II civile
Giustizia e Giurisdizioni – Processo – Azione revocatoria ordinaria – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Necessità – Esclusione – Motivi.
Secondo l’attuale normativa, per poter procedere in giudizio ordinario, e necessario prima tentare la conciliazione, nota ad alcuni come mediazione. Questa regola, tuttavia, vale solo per alcune materie e con questa ordinanza la Corte di Cassazione fa un’importante distinzione: l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, se riguarda, fra le altre, le controversie in materia di diritti reali, non inerisce l’azione revocatoria. Quest’ultima, per la Corte di legittimità, non verte sulla qualificazione ed attribuzione di tali diritti, ma piuttosto mira a conservare la garanzia patrimoniale del debitore, rendendo inefficace – e non invalido – nei confronti dei creditori, l’atto del debitore.
Cassazione, ordinanza 11 marzo 2021, n. 6820, sez. VI – 2 civile
Famiglia – Matrimonio – Rapporti Patrimoniali Tra Coniugi – Comunione Legale – Scioglimento – Separazione personale – Riconciliazione successiva – Effetti – Ripristino automatico della comunione legale dei beni – Sussistenza – Limiti.
In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione. Per la Corte di Cassazione dunque, se due coniugi in comunione legale dei beni, dopo la separazione, si riconciliano, secondo la corte di cassazione si ripristina il regime patrimoniale di comunione legale. Per il periodo intercorrente tra la separazione e la riconciliazione, invece, si sarà instaurato un regime di separazione dei beni.