Questo mese il nostro notaio, il Dottor Gabriele Naddeo, ha voluto mettere sotto la lente d’ingrandimento alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione inerenti ai contratti e alla vendita di immobili, alla famiglia e al capitolo legato alle successioni.
Cassazione, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25049, sez. I civile
Contratti e vendita: Vendita immobiliare – Contratto preliminare – Domanda di esecuzione dell’obbligo di contrarre – Fallimento del promittente venditore – Trascrizione della domanda di esecuzione – Dichiarazione del fallimento di sciogliersi dal contratto – Inopponibilità al compratore – Motivi.
Nell’ipotesi in cui il fallimento del promittente venditore sopravvenga nel corso di un giudizio inteso al trasferimento dell’immobile ex art. 2932 c.c. e promosso dal promittente compratore – che abbia preventivamente trascritto la relativa domanda giudiziale – l’eventuale dichiarazione del curatore di sciogliere il preliminare non è idonea in alcun modo a incidere sull’esito della detta lite. Importante principio ribadito dalla corte di cassazione con la ordinanza in epigrafe: quando si sottoscrive un contratto preliminare, dai più conosciuto come compromesso, qualora una delle due parti non voglia andare a sottoscrivere il contratto definitivo, l’altra parte ha la possibilità di ottenere sentenza giudiziaria che sostituisca gli effetti del definitivo. La parte adempiente, in buona sostanza, può ottenere un provvedimento di un giudice che di fatto sostituisce la dichiarazione di volontà della parte inadempiente. Il contraente inadempiente, durante questo giudizio, potrebbe essere dichiarato fallito: la corte, in tal caso, espressamente afferma che anche in caso di fallimento, purché ci sia la trascrizione della domanda giudiziale fatta preventivamente, il curatore del fallimento non può ottenere lo scioglimento del contratto preliminare.
Cassazione, sentenza 28 maggio 2021, n. 15000, sez. II civile
Famiglia: Diritto di abitazione della casa del de cuius – Comunione con la prima moglie – occupazione illegittima.
I diritti di cui all’art. 540 c.c. consistono nella possibilità in capo al coniuge superstite, di abitare la casa di famiglia e di utilizzare i mobili che l’arredano. La casa, però, deve appartenere in tutto o in comunione al patrimonio del defunto: per la Cassazione, il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano, è che la medesima casa e il relativo arredamento siano di proprietà del “de cuius” o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei medesimi diritti, nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.
Cassazione, ordinanza 22 luglio 2021, n. 21006, sez. V
Successioni: Debiti del de cuius – rinuncia all’eredità – dichiarazione di successione
Chiamato all’eredità è chi, al momento della morte di un soggetto, avrebbe diritto di accettarne l’eredità: a quel punto, e solo a quel punto, il chiamato diventa erede. Fino ad allora il chiamato può rinunciare all’eredità e, se lo ha validamente fatto (conferma la Cassazione) non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.
Cassazione, ordinanza 1° aprile 2021, n. 9060, sez. VI – 2 civile
Pertinenze: Natura pertinenziale del vano sottotetto – Caratteristiche del sottotetto di un edificio – Uso comune o pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano.
Con questa ordinanza, la corte di cassazione afferma un principio importante che dirime una questione piuttosto spinosa. Se il sottotetto assolve all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non ha dimensioni e caratteristiche tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento. Il sottotetto, pertanto, in questi casi non è un bene condominiale.