Spesso e volentieri al nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, vengono posti quesiti relativamente a successioni e testamenti. Nel primo mese di ritorno dalle vacanze il Dottor Naddeo, attraverso una sentenza della Suprema Corte di cassazione del Dicembre del 2021, prova a fare a chiarezza e a fornire delucidazioni. Da non perdere.
Cassazione, sentenza 31 dicembre 2021, n. 42121, sez. II civile
Successioni “Mortis Causa” – Successione Testamentaria – Testamento in Genere – Condizione – Reciprocità – “Institutio ex re certa” – Effetti e limiti.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ben spiega l’istituto della cosiddetta “instituzio ex re certa“: figura giuridica che serve molto all’interprete del diritto per una sua applicazione pratica, nemmeno al giurista per la creazione di clausole ad hoc. Il codice civile sancisce che, quando da lasciti particolari si evince che il testatore in realtà ha voluto attribuire delle quote di patrimonio, si sia in presenza di una nomina di erede e non tanto di un legato. In materia testamentaria, l’istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un’applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 558 c.c., se l’intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l’intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio.
Cassazione, sentenza 9 febbraio 2022, n. 4080, sez. II civile
Contratti – Vendita – Obbligazioni del Venditore – Consegna della Cosa – Trasferimento del possesso reale e non solo giuridico – Necessità – Fattispecie.
Se da un punto di vista giuridico il possesso si identifica con lo stato di fatto proprio del proprietario, e lo si tende a distinguere dalla mera detenzione che è il contatto diretto con il bene oggetto di compravendita, con questa sentenza la Corte di Cassazione ben spiega che il venditore non può sfuggire alle proprie responsabilità quand’anche l’acquirente fosse a conoscenza dello stato di occupazione dell’immobile comperato. Il venditore ha l’obbligo di trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto senza che l’inadempienza a tale obbligo possa essere esclusa dal fatto che l’acquirente fosse a conoscenza al momento della conclusione del contratto di una occupazione in atto del bene compravenduto per effetto di una locazione in favore di terzi.
Cassazione, sentenza 11 febbraio 2022, n. 4523, sez. II civile
Azione di opposizione del legittimario – Atti di liberalità, diretti o indiretti – Trascritti da oltre venti anni – Ammissibilità.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ben evidenzia due principi: il primo, in virtù del quale può essere oggetto di opposizione da parte dei legittimari lesi o pretermessi, anche la donazione indiretta; il secondo, di carattere temporale, per cui il termine ventennale è inderogabile. L’opposizione di cui all’art. 563 c.c., comma 4, è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell’apertura della successione del primo. Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l’accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l’azione di restituzione prevista dall’art. 563 c.c., comma 1, è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l’opposizione di cui del richiamato art. 563 c.c., comma 4, è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al comma 1, l’esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni. Non avrebbe, infatti, alcun senso logico ipotizzare – in ossequio al principio di certezza del diritto – a favore del legittimario, l’esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all’esperimento di una domanda non più proponibile.