Per questo mese, in mancanza di eventi musicali da riportare, abbiamo che potesse essere interessante, scrivere una nota sul bilancio che le Bande (e le altre ETS) devono preparare e caricare entro giugno, visto che la riforma del Terzo Settore è ormai operativa.
Questa “pillola” è dedicata alle associazioni bandistiche (e non) che hanno scelto di entrare nel Terzo Settore in seguito alla riforma introdotta dalla legge 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore). Nel corso del 2022 queste associazioni si sono trasformate in APS (associazioni di promozione sociale), poi si sono iscritte al Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS) diventando in questo modo degli ETS (Enti del Terzo Settore). Per quelle che non si sono ancora attivate ed intendono farlo, l’iscrizione è comunque possibile senza limiti di tempo; meglio sarebbe entro la fine di quest’anno per evitare problemi legati alla riforma dei regimi fiscali.
Il bilancio degli ETS è definito dall’art. 13 del Codice ed è oggetto del decreto attuativo emesso dal Ministero del Lavoro il 5 marzo 2020.
Gran parte delle nostre Bande è tenuta unicamente al “Rendiconto Finanziario per Cassa”, nella condizione che le proprie entrate (offerte, contributi pubblici, entrate dagli associati…) siano state inferiori ad euro 220.000 nell’esercizio (anno solare). In tal caso la Banda deve compilare lo schema ministeriale cosiddetto “Modello D”.
Redigere il nuovo modello di bilancio non è difficile, ma ci chiede di comprendere a fondo le logiche della riforma del Terzo Settore. I vecchi bilanci, in forma libera, erano prevalentemente orientati a spiegare quanto erano costate le varie iniziative e cosa si era comprato (processioni, feste, concerti, scuola musica, vino, bibite, spartiti…) e chi ci aveva dato i soldi (Comune, Padrini e Madrine..). Nella nuova logica questo punto di vista (del “socio”) non interessa. Il rendiconto è strutturato per “blocchi” di entrate ed uscite della gestione che rispecchiano la logica del Codice: A) Attività di Interesse Generale, B) Attività diverse C) Attività di Raccolta Fondi, D) Attività di Finanziamento e Patrimoniali, E) Supporto Generale.
La categoria A) costituisce il “nocciolo” dell’esistenza della associazione. La definizione e l’elenco delle attività di interesse generale è contenuto esplicitamente nella legge (art. 5 del Codice) e quelle esercitate devono essere inserite nello statuto. Un esempio? La formazione musicale e la organizzazione di concerti ed eventi musicali. La categoria B) deve invece comprendere eventuali altre attività esercitate in via occasionale o residuale e non ricomprese in quelle precedenti. Un esempio? La gestione diretta di un evento gastronomico o di una gita (sempre se parliamo di bande, diverso se fosse la pro-loco). Alla associazione è consentito esercitare “attività diverse” purché lo statuto lo consenta e purché siano “secondarie e strumentali” rispetto a quelle di tipo generale.
Non è richiesta nel rendiconto una separazione tra attività esercitate in maniera “commerciale” o “non commerciale”, tuttavia nel caso in cui svolgano attività con modalità commerciale (esempio corsi di musica tenuti a terzi non associati o concerti a pagamento) occorre in primis essere titolari di Partita IVA ed è necessario tenere una contabilità separata ai fini delle dichiarazioni fiscali.
La categoria C) è richiesta in quanto per le raccolte fondi la legge impone rilevazioni e rendiconti specifici da allegare. Se ci sono dei costi specifici per le raccolte fondi, quali gli acquisti di beni di modico valore, vanno inseriti qui.
Merita un chiarimento anche il blocco D), che contiene le entrate ed uscite relative ai finanziamenti ed al patrimonio finanziario o immobiliare eventualmente posseduto. Non è frequente ma è possibile che a seguito di donazioni o lasciti una associazione si ritrovi proprietaria di beni immobili o titoli mobiliari. In questi casi deve essere compilata questa sezione. Le spese e eventuali interessi calcolati da banche o posta per la gestione dei conti correnti per l’attività ordinaria vengono invece classificati nella categoria A.
Un po’ meno immediata è la categoria E) Supporto Generale ossia non attribuibili in via esclusiva ad alcuna attività. Diciamo che se tutte le entrate e uscite della banda sono relative alle attività di interesse generale (Cat. A) non dovrebbe esservi spazio per attività definibili di supporto.
Un ultimo blocco rappresenta uscite ed entrate relative alle Immobilizzazioni. Per la definizione di immobilizzazioni vale la regola del codice civile, si tratta di quelle spese per beni che hanno un utilizzo pluriennale. Un esempio possono essere gli strumenti musicali di proprietà della banda e gli impianti di amplificazione o luci. Tuttavia, in analogia alla normativa fiscale, se i beni acquisiti sono inferiori a 516 euro ciascuno possono non essere classificati come immobilizzazioni ma acquisti per la gestione.
Riassumendo, fino a 220.000 euro di introiti annui utilizziamo il criterio “per cassa” o della manifestazione monetaria. Molto semplicemente questo significa che la registrazione si basa esclusivamente sui movimenti nel conto corrente, carta di credito o nella cassetta contanti. Ad esempio se compro una attrezzatura l’uscita va registrata quando la pago ed eventualmente rata per rata se il pagamento è dilazionato (nessuna necessità di calcolare ammortamenti). Se ricevo una bolletta della luce che copre il periodo da novembre a gennaio non devo fare nessuna ripartizione tra gli anni, la registro quando la pago e basta.
È possibile per una associazione scegliere di redigere il bilancio in forma completa utilizzando il criterio per competenza? La risposta è sì, tuttavia è bene non complicarsi la vita salvo ci si trovi in casi particolari come ad esempio se ci si trova in prossimità del tetto di introiti oppure in presenza di un patrimonio significativo. In tal caso tuttavia è consigliabile avvalersi del supporto di una consulenza qualificata.
Infine la scadenza: il bilancio deve essere approvato dalla assemblea ordinaria e caricato nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzando le apposite funzionalità informatiche.