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mercoledì, Ottobre 16, 2024

    In cosa consiste il ricorso al TAR di Mappano?

    Relativamente ai bilanci dei comuni cedenti

    Com’è oramai noto a tutti, tra il Comune di Mappano ed i quattro comuni cosiddetti cedenti (Borgaro, Caselle, Leinì e Settimo) spirano “venti di guerra” a seguito della presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dove si mette in dubbio la legittimità dei bilanci.

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    Ma cos’è scritto in questo ricorso? Prendendo ad esempio il ricorso contro il Comune di Caselle (ma gli altri tre sono ovviamente simili), l’atto consta di ben 14 pagine e prevede l’impugnazione del verbale di “Deliberazione della Giunta Comunale n.162 del 30.11.2017”, avente ad oggetto la “settima variazione al bilancio 2017/2019 – spese di personale di Mappano”, nonché i relativi allegati “pubblicati sull’albo pretorio online in data 05.12.2017, nonché tutti gli atti (…) comunque connessi con particolare riferimento al Bilancio di previsione del Comune di Caselle 2017-2018-2019 e al DUP 2018-2020”.

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    Il DUP è il documento unico di programmazione. Scorrendo nella lettura del ricorso, si può leggere: “Come ben noto a questo Collegio, la costituzione del Comune di Mappano ha avuto un iter estremamente travagliato, a causa dell’avversione dei Comuni limitrofi all’istituzione del nuovo Ente comunale.

    Di seguito si riassumono brevemente le circostanze istituzionali e processuali che hanno accompagnato la trasformazione di Mappano da frazione (…) a comune indipendente”.
    A seguire si cita il ricorso presentato dal Comune di Settimo avverso il referendum del novembre 2012 che, a maggioranza dei votanti, esprimeva la volontà di costituire il nuovo Comune e la Legge Regionale n.1 del 25 gennaio 2013, istitutiva del Comune stesso. Quindi il nuovo ricorso di Settimo e via così, fino alle elezioni dell’11 giugno scorso.

    Nel testo si legge che “Anche la successiva fase relativa all’operatività del nuovo Ente comunale si è rilevata estremamente problematica, poiché era necessario reperire dagli altri comuni cedenti le risorse umane, economiche e patrimoniali necessarie al Comune di Mappano per fornire i servizi necessari alla popolazione. In tale contesto, il Consiglio della Città Metropolitana, con deliberazione del 05.04.2017 provvedeva a regolare i rapporti fra il Comune di Mappano e i comuni cedenti, relativamente ai trasferimenti patrimoniali di beni mobili e immobili, delle risorse di personale e a quelle economiche e finanziarie. Conseguentemente i comuni cedenti, fra i quali quelli di Caselle Torinese, dovrebbero trasferire al ricorrente le risorse economiche introitate relative alla loro ex frazione, tuttavia tale trasferimento non vi è mai stato e sul loro bilancio non compare neppure uno scorporo di tali partite economiche, che risultano confuse con quelle proprie”.

    Ma le “lamentele” del nuovo Comune continuano: “La stessa Città Metropolitana, con delibera prot. 2675/2018, dava atto che nulla di quanto era stato indicato nella precedente deliberazione del 05.04.2017 era stato adempiuto dai comuni cedenti nei confronti del nuovo Ente comunale, eccetto per l’acquisizione di n. 6 dipendenti da parte del Comune di Mappano, derivanti dal Consorzio Intercomunale Mappanese”, dopo mille traversie verrebbe da dire.

    In conclusione, “Si osserva anche che a seguito della richiesta del Sindaco di Mappano, il Comune di Caselle aveva comunicato con nota prot. 29002 del 27.11.2017, gli oneri di urbanizzazione incamerati da Caselle relativamente alle opere di edilizia realizzate sul territorio mappanese, mai trasferiti al titolare dei diritti stessi”: a quanto pare solo il Comune di Caselle lo avrebbe fatto.

    Ma in poche parole, per Mappano “si ritiene conseguentemente illegittimo la variazione di bilancio del 30.11.2017, approvato da parte resistente, poiché non ha provveduto a distinguere fra le partite di Caselle e quelle di Mappano”.

    Secondo il nuovo Comune, la variazione di bilancio sarebbe illegittima perché Caselle non ha provveduto ad effettuare “una distinzione fra i propri introiti e quelli del Comune di Mappano, inoltre, non ha poi previsto il trasferimento di queste risorse economiche al nuovo ente. Peraltro, la suddivisione delle partite positive e negative sarebbe dovuta avvenire sin dal 2013, quando il Comune di Mappano è stato costituito mediante la Legge Regionale n. 1 del 25.01.2013, invece tale operazione non è mai stata effettuata, nemmeno con riferimento al Bilancio di previsione 2017-2018-2019 e alle successive variazioni, e al D.U.P. 2018-2020.

    Mappano lamenta invece che Caselle “indicava (…) le spese da rimborsare relativamente al personale impiegato per i servizi da fornire sul territorio del nuovo ente, in attesa della sua compiuta organizzazione”. E si continua di questo passo sino alle conclusioni, dove si chiede al TAR di “annullare in quanto illegittimo il verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 162”.

    La medesima cosa è stata chiesta per gli altri tre Comuni cedenti. Certo che di questo passo il dialogo diventa sempre più difficoltoso.

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