Con l’approvazione della Delibera di Giunta n.56 del 24 aprile scorso, l’Amministrazione Comunale mappanese ha stabilito le agevolazioni sulla TARI.
Il 26 marzo scorso, durante il Consiglio Comunale (Delibera n.14) erano state approvate le tariffe ed i relativi coefficienti per il calcolo della tassa rifiuti, ovviamente per l’anno 2018.
Per l’anno in corso si è ritenuto di adottare le suddette agevolazioni nei “limiti e secondo la distinzione di fasce ISEE”. Quindi per ottenere questi sgravi bisognerà allegare la certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare valida per l’anno in corso (e comunque avente data successiva al 15 gennaio 2018.
Ovviamente per ottenere l’ISEE è necessario aver presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). È stato previsto che, nel caso in cui uno (o più componenti del nucleo familiare) sia interessato da variazione della situazione lavorativa (licenziamento, CIG, riduzione dell’orario), sarà possibile presentare l’ISEE corrente (o ISEE istantaneo) con la situazione aggiornata. Essendo l’ultima rata TARI fissata per 15 ottobre 2018, l’utente interessato dovrà presentare domanda per ottenere gli sgravi entro e non oltre il 30 settembre 2018.
Sul bilancio di previsione 2018-2020 sono stati stanziati 25 mila euro per coprire dette agevolazioni.
Ma quali sono queste riduzioni previste?
Tre le fasce ISEE che comportano uno sgravio per il nucleo familiare. Con ISEE compreso tra 0 e 3 mila euro, previsto il 90% di sconto della tassa rifiuti. Con ISEE tra 3 mila e 1 euro e 6 mila euro, 70% di riduzione. Infine, con ISEE tra 6 mila e 1 euro e fino a 10 mila euro, 50% di riduzione.
Sono poi previste due casistiche particolari: 50% di riduzione se un componente del nucleo familiare risulta disabile con invalidità superiore al 66%, come da certificato ASL e il reddito ISEE è inferiore a 15 mila euro (riduzione non cumulabile con le altre); esenzione totale dal pagamento della tassa rifiuti per “il cittadino intestatario dell’avviso di pagamento TARI 2018 che abbia una cartella aperta al 1° luglio 2018 presso il Centro Socio Assistenziale di cui il Comune fa parte, e che sia stato beneficiario di contributi economici per almeno 8 mesi, anche non continuativi, nei 12 mesi precedenti la formazione delle liste di carico per la riscossione del tributo” (il periodo a fare riferimento è l’anno solare 2017).